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ancora tasi : ecco i bollettini precompilati 

29/5/2014

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Sulla «Gazzetta Ufficiale» di ieri è stato pubblicato il decreto dell'Economia con i nuovi bollettini precompilati dai Comuni con l'indicazione dell'importo da pagare, "promesso" dalla legge di stabilità, si infrange con le tante difficoltà applicative; e il provvedimento pubblicato ieri certifica che in molti casi (l'ampia maggioranza) i contribuenti dovranno calcolare e compilare i propri modelli di pagamento, bollettino o F24, e che la preparazione del tutto da parte del Comune rimane opzionale. Sul tema della pre-compilazione, mentre in molte città, da Brescia a Treviso, cominciano a infittirsi le code dei contribuenti agli sportelli, dovrebbe tornare anche il provvedimento per la proroga degli acconti Tasi nei Comuni che non hanno inviato entro il 23 maggio scorso le proprie delibere al dipartimento Finanze. Il nuovo testo, che dovrebbe vedere la luce a breve, dovrebbe chiedere che i Comuni compilino i modelli di pagamento ai contribuenti che ne facessero richiesta: un obbligo, questo, che dovrebbe valere per le prossime scadenze, quella del 16 ottobre per l'acconto nei Comuni "senza delibera" e quella del 16 dicembre per il saldo, e che comunque prevede sempre la richiesta da parte del contribuente.Negli allegati al decreto, riprodotti qui sotto, c'è infatti sia il bollettino "normale" sia quello che i Comuni possono utilizzare per la pre-compilazione. In ogni caso, il versamento con bollettino postale potrà viaggiare anche per via telematica, con il canale servito da Poste spa: chi sceglierà questa strada riceverà l'immagine virtuale del bollettino pagato oppure un testo con tutti i dati identificativi e il bollo virtuale di accettazione, che rappresenteranno prova legale del pagamento.
La ragione è semplice, e dipende dal fatto che la grande maggioranza dei Comuni non possiede tutti i dati necessari al calcolo dell'imposta senza interloquire con il proprietario: il problema si verifica soprattutto per le case date in locazione, perché le amministrazioni locali non sono in genere in grado di identificare gli occpanti e collegarli con l'immobile, ma spesso è più generale anche a causa del diverso grado di aggiornamento dei database catastali e fiscali. Sulla proroga, comunque, il lavoro tecnico è proseguito per tutta la giornata di ieri ed è ormai giunto al traguardo. Nell'ultima ipotesi, il calendario in due tappe, al 16 ottobre per l'acconto e al 16 dicembre per il saldo, coinvolgerebbe anche le abitazioni principali, che quindi subirebbero nei fatti un anticipo rispetto alle regole in vigore oggi: nei Comuni che non hanno inviato le delibere entro il 23 maggio, infatti, il «salva-Roma» ter aveva previsto per queste abitazioni il pagamento in soluzione unica a dicembre. 
La nuova regola dovrebbe poi fissare un'altra data-chiave per le amministrazioni locali, quella del 10 settembre entro cui inviare le delibere per renderle efficaci per l'acconto "prorogato". Se il Comune mancherà anche quell'appuntamento (ma per ora i termini per i preventivi sono fissati al 31 luglio), i contribuenti dovranno pagare la Tasi con l'aliquota standard dell'1 per mille, sempre senza superare il tetto del 10,6 per mille nella somma fra Imu e Tasi sugli immobili diversi dall'abitazione principale. Per evitare problemi di cassa, i Comuni dove salta l'acconto di giugno dovrebbero ricevere una somma pari al 50% delle entrate Tasi ad aliquota standard (come anticipato sul Sole 24 Ore del 24 maggio) entro il 20 giugno.
(Dal sole 24ore)

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    Autore

    avv. Gennaro di Maggio
    Patrocinante  presso le Magistrature Superiori 
    Docente di diritto finanziario

    Facoltà di Giurisprudenza Università Federico II di Napoli
    Responsabile dello sportello di consulenza e assistenza tributaria del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoli.
    Componente del comitato regionale sulla mediazione tributaria istituito presso la D.R.E. Campania 

    Attenzione: 
    In questa sezione lo studio di Maggio & associati  propone contenuti a solo scopo informativo e che in nessun caso possono costituire parere legale. E' vietata la riproduzione e la divulgazione anche parziale senza autorizzazione.

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