![]() Con molta probabilità la questione dell’aliquota aggiuntiva da concedere ai comuni per finanziare detrazioni in favore dei cittadini a reddito medio-basso sarà risolta oggi. Il governo ha inserito nel decreto Salva Roma, che sarà approvato dal Consiglio dei ministri, una norma che metterà fine ad una vicenda che aveva creato forti tensioni tra i sindaci e il Governo. Palazzo Chigi lascerà inalterata l’attuale struttura della tassa che, per il 2014, prevede un’aliquota massima (parametrata sul valore patrimoniale) del 2,5 per mille sulle prime case e del 10,6 sulle seconde. Inoltre, in base agli accordi presi con l’Anci dall’ex ministro dell’Economia Saccomanni a fine gennaio, ci sarà la possibilità di aumentare l’aliquota fino a un tetto massimo aggiuntivo complessivo dello 0,8 per mille. Questo significa che sulle prime case l’aliquota potrà arrivare al 3,3 per mille e all’11,4 sulle seconde. Sul piatto c’è la salvezza dei bilanci, che vanno chiusi entro inizio marzo, di oltre 7 mila comuni. Secondo i calcoli del ministero dell’Economia l’aliquota Tasi aggiuntiva, a seconda delle scelte dei comuni, produrrà un gettito compreso tra 1,3 e 1,8 miliardi di euro. Una dotazione alla quale vanno aggiunti altri 500 milioni già stanziati nelle legge di Stabilità. Soldi con i quali si potranno finanziare detrazioni più robuste per famiglie con figli o anziani a basso reddito ma anche correggere gli sbilanci finanziari degli enti locali. Sono soprattutto i comuni più grandi a confidare nelle risorse che il decreto potrà assicurargli. Nel passaggio dalla vecchia Imu (che aveva un’aliquota del 4 per mille) alla Tasi si era infatti creato un buco di circa 700 milioni di euro. Con conseguenze pesanti per Milano (100 milioni di gettito in meno), seguita da Roma ( -60), Napoli e Torino (-40) e Catania (-15). Deficit che, avevano avvertito i comuni, avrebbero comportato tagli lineari su servizi cruciali come scuole, asili e assistenza agli anziani.
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Ieri 27 febbraio, con 309 sì e nessun voto contrario, la Camera, con sì anche da Lega Nord e Fdi, ha approvato la delega fiscale, dopo otto mesi di lavoro. Il DDL consente al governo di riscrivere il sistema fiscale per renderlo «più equo, trasparenze e orientato alla crescita» e senza nuovi oneri per lo Stato. Di seguito in breve i punti salienti:
TASSE "SMART" PER LA RIDUZIONE DELLA PRESSIONE FISCALE - Le maggiori entrate derivanti dal contrasto all’evasione e all’erosione fiscale devono essere esclusivamente attribuite al Fondo per la riduzione della pressione fiscale. E, a fronte di una riduzione degli adempimenti amministrativi e contabili a carico dei contribuenti, si dovrà potenziare la fatturazione elettronica. I risparmi di spesa derivanti da riduzione di contributi o incentivi alle imprese dovranno, infine, essere destinati alla riduzione dell’imposizione fiscale gravante sulle imprese. SCONTRINI DETRAIBILI- Controlli aumentati ma più giusti: la revisione del sistema sanzionatorio penale dovrà essere attuata mettendo in campo criteri di predeterminazione e proporzionalità. Gli scontrini saranno detraibili per maggiori categorie, in maniera da scoraggiare l’evasione fiscale. IL CATASTO RIVISTO PER METRI QUADRI- Un capitolo importante della delega è la revisione del catasto dei fabbricati, che dovrà rivedere gli estimi per metri quadrati e non più per numero dei vani. La rendita finale sarà poi determinata da una formula matematica che metterà in relazione tutte le caratteristiche, dal valore di mercato alla posizione. Valori e rendite non potranno comunque andare al di sopra del valore di mercato.Ma prima che la riforma diventi completamente effettiva ci vorranno circa cinque anni. IL GIOCO D’AZZARDO - La legge della delega fiscale va anche nella direzione di contrastare il la ludopatia (gioco d’azzardo patologico). Viene riconosciuto il ruolo dei Comuni nell’autorizzazione delle sale da gioco , che dovranno essere aperte nel rispetto di distanze minime dai luoghi sensibili e secondo una pianificazione improntata alla loro riduzione e concentrazione. E’ prevista la salvaguardia dei regolamenti comunali restrittivi già vigenti. Viene introdotto un meccanismo di autoesclusione dal gioco e il pubblico riconoscimento per le iniziative «noslot», e incrementata la lotta alla criminalità organizzata. Viene, inoltre, stabilito il divieto degli spot pubblicitari nelle trasmissioni radio e tv per i giochi che prevedono vincite in denaro. L’AMBIENTE E GLI SGRAVI PER I CITTADINI - La delega fiscale è anche un utile strumento in direzione ecologica, spostando il carico fiscale dal lavoro e dalle imprese ai fattori inquinanti, ad esempio, al consumo di territorio, alle emissioni di CO2 e al consumo di materie prime. Per i cittadini, saranno previsti sgravi sugli immobili per messa a punto di opere di adeguamento alla normativa in materia di sicurezza e di riqualificazione energetica e architettonica. Con la direttiva 14/2014 l'Agenzia delle Entrate cambia orientamento sullo scudo fiscale, ritenendolo valido anche se opposto dopo 30 giorni. Mentre prima gli uffici avevano sempre ritenuta non valida la dichiarazione di emersione esibita tardivamente (oltre i 30 giorni dall'inizio di accessi, ispezioni e verifiche), in base al nuova interpretazione tale termine non è perentorio, bensì ordinatorio, e resta ferma la possibilità per il contribuente di far valere gli effetti preclusivi delle operazioni di emersione fino alla proposizione del ricorso avverso l'atto impositivo. L'orientamento passato, sostenuto dall'Agenzia, era stato causa di numerosi contenziosi che quasi sempre avevano visto soccombente l'Agenzia.
![]() Cud 2014 in scadenza il 28 febbraio con importanti novità introdotte dalla legge di Stabilità Nel nuovo Cud, la cui presentazione è in scadenza venerdì 28 febbraio, è stata introdotta la casella 130, in cui il sostituto va esposta la parte non dedotta nel 2013 di «somme restituite al soggetto erogatore già tassate in anni precedenti» di cui alla lettera d-bis del comma 1 dell'articolo 10 del Tuir , per la mdifica effettuata dall'articolo 1, comma 174, della legge di stabilità 2014, per il quale in caso di impossibilità di recuperare nell'anno della restituzione l'intero importo dell'onere deducibile, il recupero può essere effettuato anche negli anni successivi o con rimborso da richiedere all'amministrazione finanziaria. Inoltre la lista dei redditi non imponibili è stata modificata in aumento , includendo anche le retribuzioni corrisposte da enti e organismi internazionali, le borse/assegni di studio e di ricerca esentate da norme come L. 398/1989, 210/1998, 240/2010), le somme esenti corrisposte dall'Inail o dall'Inps. ![]() Il termine “lungo” per l’impugnazione della sentenza tributaria, in assenza di notificazione a istanza di parte, decorre dalla pubblicazione della pronuncia anche quando quest’ultima sia viziata sotto il profilo della nullità.Questo, in breve, il principio di diritto enunciato dalla sentenza n. 839 del 17 gennaio 2014, in cui la Cassazione ha, in particolare, chiarito che il vizio di nullità derivante dalla mancata emissione dell’ordine di munirsi del difensore tecnico si converte in motivo di gravame da far valere entro il termine decadenziale (un tempo annuale, oggi semestrale) fissato dalla legge. La regola che viene sancita è quella secondo cui, in mancanza e indipendentemente dalla notificazione della pronuncia, le impugnazioni ordinarie non possono proporsi dopo che siano decorsi sei mesi (un tempo, un anno) dalla pubblicazione della sentenza. Unica eccezione a detta regola è l’ipotesi contenuta nel secondo comma dell’articolo 327 cpc, riproposta in modo pressoché identico nell’articolo 38, comma 3, Dlgs 546/1992, il quale stabilisce che il termine “lungo” per l’impugnazione non decorre dalla pubblicazione “se la parte non costituita dimostri di non avere avuto conoscenza del processo per nullità della notificazione del ricorso e della comunicazione dell’avviso di fissazione d’udienza”. Dall’applicazione di tali regole, la Corte ha fatto scaturire, nella specie, il rigetto del ricorso, rilevando che non può dirsi non costituita la parte che, sebbene in una causa di valore superiore a 2.582,28 euro, ha proposto personalmente il ricorso tributario. In tal caso, quindi, la circostanza che il giudice abbia omesso di ordinare alla parte di munirsi del difensore tecnico, seppure vizia la sentenza, non è in grado di impedire il passaggio in giudicato della pronuncia una volta che sia decorso il termine “lungo” per l’impugnazione, perché, chiosa la sentenza 839/2014, “per le parti costituite la presunzione legale di conoscenza della sentenza comunque si produce dalla sua pubblicazione”. Per quanto riguarda le eccezioni a detta regola – e dunque i casi in cui è ammessa l’impugnazione anche dopo la scadenza del termine “lungo” – va registrato un approccio decisamente rigoroso da parte della Cassazione che, infatti, ammette l’impugnazione tardiva solo quando ricorrano entrambe le condizioni di cui al comma 3 del citato articolo 38 del decreto sul contenzioso tributario. In definitiva, nel rispetto del necessario bilanciamento del diritto alla difesa con il principio di certezza delle situazioni giuridiche, anche nel processo tributario grava sulle parti costituite un onere di informazione e di vigilanza sulle vicende del giudizio, da assolvere in modo puntuale per evitare irreparabili decadenze processuali. ![]() Il ministro del tesoro uscente, Saccomanni, chiede la sospensione del provvedimento che assoggetta a ritenuta d'acconto del 20% qualsiasi bonifico estero in entrata, percepito da una persona fisica e che doveva entrare in vigore dal 1 febbraio . L’Agenzia delle entrate, su richiesta del ministro dell’Economia, ha disposto la sospensione dell’operatività della ritenuta sottolineando che “gli acconti eventualmente già trattenuti da intermediari finanziari sulla base della norma in oggetto saranno rimessi a disposizione degli interessati”. La marcia indietro, però, è soltanto temporanea. La stessa Agenzia delle entrate ha infatti precisato che lo stop al prelievo vale fino al 1 luglio 2014. Le ragioni “ufficiali” dello stop alla normativa fornite dal Tesoro e dall’Agenzia delle entrate, però, sono discordanti. Il provvedimento dell’Agenzia delle entrate parla di “difficoltà applicative riscontrate dagli intermediari e dai contribuenti in ordine ai suddetti obblighi e alle necessarie implementazioni procedurali”. Il ministero dell’Economia, invece, cita l’“evoluzione del contesto internazionale”, facendo riferimento all’evoluzione “in materia di contrasto all’evasione fiscale cross-border, che ha subito una forte accelerazione, attraverso la creazione di un modello di accordo intergovernativo (Iga) per lo scambio di informazioni tra gli Stati Uniti e gli altri Paesi, che fa ritenere ormai superata la disposizione che ha introdotto la predetta ritenuta alla fonte”. Entra dal 1 febbraio in vigore l'articolo 4, comma 2, Dl n. 167/90 modificato dalla legge 97/2013) che assoggetta a ritenuta d'acconto del 20% qualsiasi bonifico estero in entrata, percepito da una persona fisica. Le ritenute saranno automatiche (a meno di precedente richiesta di esclusione) e spetterà poi al contribuente dimostrare che le somme non hanno natura di compenso "reddituale". Si tratta, quindi, di una vera e propria "trattenuta" che non sarà applicata solo nel caso in cui il contribuente dimostri che l'importo ricevuto o bonificato non abbia una connotazione reddituale ma solo ed esclusivamente patrimoniale. Complesso il meccanismo che prevede un ruolo primario al funzionario di banca che deve ricevere la dichiarazione del contribuente e valutarla. In ogni caso, che si effettui la ritenuta o meno, il nominativo del percipiente andrà segnalato dalla banca all'agenzia delle Entrate. E il contribuente ha tempo fino al 28 febbraio dell'anno successivo a quello della trattenuta per attestare l'impropria applicazione della ritenuta e chiedere alla banca la restituzione.
Le specifiche applicative si trovano nel provvedimento n. 2013/151663 del direttore dell'agenzia dell'Entrate del 18 dicembre scorso e il prelievo è frutto della decisione di considerare ogni bonifico proveniente dall'estero e diretto ad una persona fisica italiana, come una componente reddituale imponibile, salvo prova contraria che deve essere data dal contribuente che riceva la somma sul proprio conto corrente. Tuttavia, i primi versamenti all'erario da parte degli intermediari (principalmente le banche) andranno effettuati il 16 luglio, conguagliando in quel versamento tutte le ritenute maturate dall'1 febbraio fino al 30 giugno (e quindi accantonate e con gli interessi). Successivamente, si verserà la trattenuta ogni 16 del mese successivo all'effettiva percezione della somma. Di fatto, a tutti i contribuenti che riceveranno un bonifico dall'estero sul proprio conto personale - e non professionale o d'impresa - sarà applicata la ritenuta, a titolo di acconto che sarà, poi, scomputata in sede di dichiarazione annuale dei redditi.È importante ribadire che la ritenuta non si applica alle persone fisiche che ricevano bonifici nell'ambito della propria attività d'impresa o di lavoro autonomo e quando la riscossione non avvenga tramite l'intervento di un intermediario finanziario. Secondo il provvedimento, il contribuente potrà esimersi dall'assoggettamento all'imposizione mediante l'esibizione di una autocertificazione, possibilmente preventiva, rispetto alla movimentazione finanziaria: purtroppo, però, lo stesso provvedimento non chiarisce ancora la valenza temporale di tale autocertificazione. ![]() Sul sito internet di Equitalia gruppoequitalia.it , è infatti possibile da oggi inviare online la richiesta di sospensione della riscossione di una cartella esattoriale qualora si ritengano gli importi richiesti non dovuti. Sul sito è disponibile una breve guida che illustra cosa fare e in quali casi si può chiedere lo stop direttamente all’Agente della riscossione. L’istanza dovrà essere inviata entro 90 giorni dalla notifica dell’atto per cui si chiede la sospensione. Per utilizzare il nuovo servizio, sarà sufficiente collegarsi al sito gruppoequitalia.it, entrare nel box “Sospendere la riscossione” e inserire nel modulo i propri dati e quelli dell’atto per cui si presenta la domanda, allegando tutta la documentazione a supporto della richiesta nonché copia di un documento di riconoscimento valido. Una volta terminata correttamente la procedura, si riceverà un riepilogo con i dati inseriti. La sospensione si può ottenere nel caso in cui il contribuente abbia già pagato il tributo prima della formazione del ruolo, abbia ottenuto una sospensione dell’ente o del giudice o una sentenza favorevole oppure sia in grado di dimostrare qualsiasi altra causa, prevista dalla norma, che rende inesigibile il credito. Equitalia sospenderà ogni attività di riscossione e invierà la documentazione all’ente creditore perché ne verifichi la correttezza. L’esito del controllo sarà comunicato sia al contribuente sia a Equitalia per l’eventuale annullamento della cartella. In caso di mancato riscontro da parte dell’ente creditore dopo 220 giorni dalla presentazione della domanda, le somme contestate saranno annullate di diritto. La richiesta di sospensione a portata di mouse si aggiunge alle altre modalità già disponibili: allo sportello, via fax, via e-mail oppure tramite raccomandata con ricevuta di ritorno. |
Autoreavv. Gennaro di Maggio Attenzione:
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