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730 precompilato: ecco come sara' 

21/6/2014

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Dal prossimo anno la dichiarazione dei redditi sarà precompilata: mentre ora cioè il lavoratore dipendente, con il Cud consegnato dal datore di lavoro, presenta il modello 730 e lo compila (avvalendosi, se vuole, di assistenza fiscale tramite Caf o di un professionista), nel 2015 le cose cambieranno, anche se resterà la possibilità di usare il "tradizionale" unico o 730.
Il DL approvato prevede che venga recapitata al contribuente il modello già pre-compilato, che potrà accettare o modificare. Nel dettaglio, i primi articoli del provvedimento dispongono che l'Agenzia delle Entrate "mediante un'apposita unità di monitoraggio, riceve e gestisce i dati" dei flussi informativi utili. Il contribuente quindi si vedrà recapitare il modulo "mediante i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate" o anche tramite il Caf, o un commercialista. Sarà poi un altro provvedimento, sentito il Garante della Privacy, ad inviduare le modalità tecniche per consentire al contribuente di accedere al 730 compilato. Il contribuente poi deciderà di accettare o modificare i dati. Il provvedimento stabilisce anche che con decreto del Ministro dell'Economia da adottare entro il prossimo 30 novembre, verranno rimodulate le misure dei compensi per i Caf e per coloro che prestano assistenza fiscale.

Come funziona. "La dichiarazione precompilata viene messa a disposizione dei lavoratori dipendenti e assimilati e dei pensionati (circa 30 milioni di contribuenti) che hanno i requisiti per presentare il modello 730", spiega il governo in una nota. Per la sua elaborazione, l'Agenzia delle Entrate utilizza le informazioni disponibili in Anagrafe tributaria (ad esempio la dichiarazione dell'anno precedente e i versamenti effettuati), i dati trasmessi da parte di soggetti terzi (ad esempio banche, assicurazioni ed enti previdenziali) e i dati contenuti nelle certificazioni rilasciate dai sostituti d'imposta con riferimento ai redditi di lavoro dipendente e assimilati, ai redditi da pensione e ai redditi diversi (ad esempio, compensi per attività occasionali di lavoro autonomo). "A partire dalle dichiarazioni  del 2016  i dati si completeranno con quelli del Sistema Tessera Sanitaria (acquisti di medicinali, prestazioni sanitarie)", aggiunge Palazzo Chigi: così dovrebbero rientrarvi anche le spese sanitarie da portare in detrazione.
Il calendario. Entro il 15 aprile di ciascun anno la dichiarazione precompilata viene trasmessa al contribuente, che può accettarla oppure modificarla, rettificando i dati comunicati dall'Agenzia o inserendo ulteriori informazioni. Per le modifiche ci saranno tre canali: direttamente on line, tramite il sito internet dell'Agenzia delle Entrate; tramite il sostituto d'imposta che presta assistenza fiscale; tramite un Centro di assistenza fiscale (Caf) o un professionista abilitato. "Per consentire il rispetto dei tempi di precompilazione, si anticipa al 28 febbraio il termine (attualmente 30 aprile) per la trasmissione all'Agenzia delle entrate dei dati relativi ad alcuni oneri deducibili e detraibili sostenuti nell'anno precedente, quali interessi passivi sui mutui, premi assicurativi, contributi previdenziali, previdenza complementare, ed al 7 marzo quello per la trasmissione all'Agenzia delle Entrate dei Cud da parte dei sostituti. Si armonizzano, poi, i termini di presentazione, consegna ai contribuenti e trasmissione della dichiarazione, unificati al 7 luglio", spiega ancora Palazzo Chigi.
Le opzioni. Una volta ottenuta la dichiarazione precompilata, il contribuente ha due possibilità: accettarla, così rendendo definitivi gli eventuali crediti, che non verranno sottoposti a controlli preventivi anche se superiori a 4.000 euro, ma vengono direttamente rimborsati; integrarla, mediante dati non conosciuti all'Agenzia delle entrate (oneri detraibili diversi da quelli comunicati da banche, assicurazioni ecc...), consegnati ai centri di assistenza fiscale o a professionisti abilitati all'assistenza fiscale, che provvedono all'integrazione della dichiarazione ed all'apposizione del visto di conformità. "Permane il controllo sulla sussistenza delle condizioni soggettive che danno diritto a detrazioni e sugli oneri certificati ma non trattenuti dai sostituti", conclude il governo.
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semplificazioni: ecco cosa cambiera' con il fisco amico

21/6/2014

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Il governo ha tenuto una riunione di un'ora circa per l'esame preliminare dei due testi che fanno entrare nel vivo il cantiere dei lavori per rendere il "fisco amico", un accoppiamento di parole che all'orecchio del contribuente suona ora come un ossimoro, e per cambiare le valutazioni degli immobili. Al momento, però, si tratta ancora di un passaggio preliminare, cui deve far seguito il passaggio alle commissioni e quindi il via libera definitivo dell'esecutivo.
Si tratta di due provvedimenti distinti in attuazione della delega fiscale che dovrebbero passare alle Commissioni parlamentari, per poi tornare all'approvazione definitiva del governo. 
La parte del leone è svolta dal 730 precompilato, che dal 2015 consentirà a 30 milioni di italiani di ricevere la dichiarazione dei redditi precompilata, anche se considerando coloro che già si avvalgono del Cud la novità sarà percepita effettivamente da 18 milioni di contribuenti.  Il nuovo 730 conterrà anche i dati sulle detrazioni già in possesso delle amministrazioni (come quelle per i familiari a carico, i mutui, i dati sugli immobili). Al momento sono necessari eventuali interventi aggiuntivi del contribuente sulle informazioni "non a conoscenza delle amministrazioni": attraverso il tesserino sanitario confluiranno nel modulo predisposto anche le spese sanitarie. Ecco di seguito le altre semplificazioni contenute nel decreto.
Per le persone fisiche. 
Spese di vitto e alloggio dei professionisti. Non devono più essere fatturate e quindi dedotte dal professionista - e sostenute dal committente. 
Dichiarazione di successione. Sale la soglia oltre la quale bisogna presentare la dichiarazione, portata da 25.822 a 100mila euro, e non comprende immobili o diritti reali immobiliari. Cade poi l'obbligo di allegare documenti in originale, insieme a quello di presentare la dichiarazione integrativa in caso di rimborso fiscale erogato dopo la dichiarazione di successione.
Riqualificazione energetica. Meno adempimenti per la certificazione energetica degli edifici: stop alla comunicazione all'Agenzia delle Entrate per i lavori ammessi alla detrazione che proseguono per più periodi di imposta , mentre ora vanno segnalati ai fini della detrazione Irpef tutti i costi sostenuti nei periodi d'imposta precedenti. 
Per i rimborsi Iva. La soglia che azzera gli adempimenti sale da 5 a 15mila euro; non vengono posti limiti all'ammontare dei rimborsi in favore dei contribuenti 'non a rischio' per i quali non è più necessaria la prestazione della garanzia a favore dello Stato. In questi casi è sufficiente che la dichiarazione o l'istanza da cui emerge il credito Iva richiesto a rimborso rechi il visto di conformità e che siano allegate dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà. 
Crediti d'imposta e interessi in conto fiscale. La norma prevede l'erogazione dei rimborsi da parte dell'agente della riscossione senza che il contribuente debba presentare apposita richiesta degli interessi eventualmente maturati.
Compensazione dei rimborsi da assistenza e compensi dei sostituti d'imposta. Si userà la sola delega di versamento F24 per eseguire tutte le operazioni di compensazione eseguite dai sostituti d'imposta. 
Per le società: Esercizio di opzione.  Per usufruire di regimi opzionali come la tassazione per trasparenza, il consolidato nazionale, la tonnagetax, non sarà più necessaria l'apposita manifestazione di volontà da esprimere preventivamente, ma sarà sufficiente la comunicazione direttamente in sede di dichiarazione dei redditi o Irap . 
Fiscalità internazionale
Dichiarazioni di soggetti esteri. Le società o enti che non hanno la sede legale o amministrativa in Italia  non dovranno più indicare nella dichiarazione dei redditi l'indirizzo dell'eventuale stabile organizzazione nel territorio stesso e le generalità e l'indirizzo in Italia di un rappresentante per i rapporti tributari .
Black List. Si allentano gli adempimenti di comunicazione delle operazioni intrattenute con Paesi nelle black list: saranno fornite solo con cadenza annualle, mentre il limite per l'esonero sale a 10mila euro. Ora chi vende o acquista beni o servizi deve comunicarli già dalla soglia di 500 euro.
Operazioni Ue. Il contribuente può effettuare le operazioni all'interno della comunità economica in concomitanza con la attribuzione della partita Iva. Fino ad oggi l'Agenzia delle entrate, in sede di formazione della banca dati dei soggetti passivi che effettuano operazioni intracomunitarie, poteva emettere, entro trenta giorni dalla data di attribuzione della partita IVA, provvedimento di assenso o diniego all'autorizzazione ad effettuare operazioni intracomunitarie. Ora non bisognerà attendere questo via libera. 
Assicurazioni. Ora, per pagare l'imposta sulle assicurazioni, gli operatori esteri  attivi in Italia devono presentare ogni mese all'Agenzia delle entrate la denuncia dei premi incassati nel mese precedente. Col decreto, la denuncia diventerà annuale (il 31 maggio, come per le imprese italiane).
Semplificazioni e coordinamenti normativi
Detrazione sponsorizzazioni. Arriva la percentuale unica di detrazione (50%) sia per le prestazioni di pubblicità che di sponsorizzazione per associazioni senza scopo di lucro, quelle sportive dilettantistiche, le pro-loco. Ora esiste per gli spettacoli e lo sport dilettantistico, ma è tuttavia ridotta a un decimo per le operazioni di sponsorizzazione. 
Spese di rappresentanza. Si può detrarre l'Iva sulle spese di rappresentanza sostenute per l'acquisto di beni di costo unitario non superiore a 50 euro. Ad oggi, sono detraibili dalle imposte sui redditi, ma ai fini Iva lo sono solo per gli omaggi di valore inferiore a 25,82 euro.
Prima casa. La disposizione allinea la nozione di 'prima casa' rilevante ai fini dell'applicazione della disciplina agevolativa in materia di Iva a quella prevista in materia di imposta di registro, prevedendo che l'aliquota Iva agevolata del 4 per cento trovi applicazione in relazione ad abitazione classificate o classificabili nelle categorie catastali diverse da quelle A1, A8, e A9
Catasto: commissioni censuarie
Sul catasto infine, il primo passo della complessa riforma riguarda il rinnovamento delle commissioni censuarie, gli organismi secolari ai quali verrà affidato il compito di studiare gli algoritmi e le tecnicalità per mantenere aggiornato il valore degli immobili. Come anticipato, le commissioni censuarie in commissioni censuarie locali (provinciali, oltre cento, ndr) e commissione censuaria centrale con sede a Roma. Le prime dovrebbero essere composte di 6 membri più il presidente, quella centrale, specifica anche il governo, di 25 più il presidente.
Le sezioni di riferimento individuate dal decreto sono: terreni, catasto urbano, catasto dei fabbricati. Le commissioni provinciali saranno formate da due membri dell'agenzia del territorio, uno dell'Anci e tre - a scelta del Prefetto - selezionati tra Ordini, Collegi e associazioni di categoria "operanti nel settore immobiliare". L'incarico avrà durata di 5 anni. L'idea guida è quella di realizzare un "catasto partecipativo", che si aggiorni ogni cinque anni su algoritmi e funzioni statistiche rinnovate annualmente, per garantire l'adesione continua al contesto di mercato.

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tari/tasi : IN ARRIVO ALTRE SCADENZE 

18/6/2014

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Passata la scadenza del 16 giugno, per pagare le tasse locali è meglio segnarsi in calendario le prossime scadenze visto che per le gabelle locali e nazionali non c'è praticamente mai fine da qui a dicembre.
Il "Tax day" del 16 giugno è passato, pur tra "lacrime e sangue" di tante famiglie, ma ora arriva il fisco attraverso il modello Unico e per chi ne è soggetto i tanto odiati studi di settore. Andiamo con ordine. Lunedì scorso sono anche scaduti i saldi 2013 di Irpef, addizionali regionali, cedolare secco sugli affitti, imposta sul valore degli immobili detenuti all'estero - si chiama "Ivie" - e sulle attività finanziarie estere ("Ivafe").
Tutte imposte che interessano anche migliaia di modenesi, in particolare ovviamente per quanto riguarda gli affitti. Non solo: chi detiene la partita Iva, artigiani e commercianti in primis, ha anche a che fare con i contributi Inps e con l'Irap per le imprese. Chi ha pagato l'Imu e la Tasi entro il 16 giugno è a posto fino alla seconda rata, con il saldo previsto entro il 16 dicembre. E il caso di Modena e altri 41 comuni della nostra provincia che hanno deliberato le aliquote entro il 31 maggio scorso: i cinque comuni invece esclusi pagheranno la prima rata entro il 16 ottobre e la seconda entro il 16 dicembre.
Per quanto riguarda la Tasi il governo nei giorni scorsi ha fatto sapere che, vista l'ennesima incertezza e discrepanza tra gli oltre 8mila comuni italiani, non saranno applicate sanzioni per chi non ha rispettato la scadenza. Ancora una volta, dunque, sembra sia penalizzato chi si è ben comportato: paghi in tempo? Grazie. Sgarri sulla scadenza? Bravo lo stesso. Secondo la delibera comunale del 28 aprile scorso che istituisce le aliquote sulla tassazione locale il Comune di Modena prevede le seguenti entrate per il 2014: Tasi, Imu e Tari (tasse sui servizi indivisibile, ex tassa rifiuti). In tutto un totale 93 milioni di euro di cui 43 milioni sono sotto la voce "Imu", 15 milioni di euro per la Tasi sulla prima casa e altri 35 milioni di euro tra tassa sui rifiuti e sua addizionale comunale.
Ma l’elenco delle scadenze non finisce qui,
Entro il 16 luglio si possono pagare le imposte del modello Unico con una maggiorazione dello 0,4%, mentre dal 17 al 30 luglio la mini sanzione cresce dello 0,2% per ogni giorno di ritardo oltre all'1% annuo di interessi legali. Chi paga invece entro il 20 agosto ha una sanzione del 3% del dovuto. Infine gli studi di settore. Chi non ha pagato entro lunedì scorso può farlo entro un mese con la maggiorazione dello 0,4%.
Ci sono però delle categorie - persone fisiche con partita Iva e società soggette agli studi di settore - che hanno tempo fino al 7 luglio senza pagare ulteriori maggiorazioni. 


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DALLA TASI ALLA CONSEGNA DEL 730 - TUTTE LE SCADENZE DEL 16 GIUGNO 

13/6/2014

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Il versamento della prima rata Tasi (Tassa sui servizi indivisibili) va effettuato entro lunedì 16 giugno se il Comune ha deliberato le aliquote per il versamento. Come fare a saperlo? Si può consultare il dossier Imu-Tasi del Sole 24 Ore o in alternativa cercare le delibere sul sito delle Finanze. Se il Comune non ha deliberato, l'appuntamento con la prima rata della Tasi è rinviato al prossimo autunno. 
La scadenza di lunedì 16 giugno interesserà in molti casi anche il versamento della prima rata o in un'unica soluzione della Tari (tassa sui rifiuti), a meno che il Comune non abbia deciso un calendario diverso.
Lunedì 16 giugno è il termine entro cui va versata l'Imu. L'imposta municipale sugli immobili resta dovuta sull'abitazione principale solo se è di lusso (categorie catastali A/1, A/8, A/9). Per il resto, invece, bisogna continuare a versarla tutti gli altri immobili: per esempio, seconde case, negozi, capannoni.
Lunedì 16 giugno scade il termine per la consegna del modello 730/2014 e il 730-1 (scelta per la destinazione dell'otto e cinque per mille dell'Irpef) a un Caf, a un professionista abilitato (dottore commercialista, esperto contabile o consulente del lavoro) o al proprio sostituto d'imposta, se questo presta l'assistenza fiscale ai propri sostituiti tramite un Caf di cui è socio. Il termine è stato prorogato dal Dpcm del Governo del 3 giugno scorso. Vanno sempre esibiti tutti i documenti comprovanti gli oneri deducibili o detraibili, oltre che le altre detrazioni e i crediti d'imposta e lo scomputo delle ritenute d'acconto.
Entro lunedì 16 giugno deve essere versato anche il diritto annuale per l'iscrizione alla Camera di commercio
Non solo versamenti. Lunedì 16 giugno scade anche il termine per la presentazione telematica della comunicazione di opzione per il regime di tassazione del consolidato nazionale
Entro lunedì 16 giugno chi presenta il modello Unico - e non sarà interessato dalla proroga al 7 luglio - dovrà versare il saldo Iva per il 2013, con maggiorazione 0,4% mensile rispetto all'ordinaria scadenza del 16 marzo 2014
Lunedì 16 giugno scade il termine per il versamento delle imposte risultanti dalle dichiarazioni dei redditi (il modello Unico) e del modello Irap relativi all'anno d'imposta 2013, compresa l'imposta sostitutiva per la rivalutazione dei beni d'impresa. La proroga al 7 luglio - su cui si attende il Dpcm del Governo - riguarderà i contribuenti minimi e i circa 3,7 milioni di contribuenti soggetti a studi di settore.
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ISTRUZIONI SU IMU E TASI: E' ORA DI PAGARE

10/6/2014

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Tasi: adesso bisogna cominciare a pagare. La scadenza da segnare sul calendario è quella del 16 giugno. Un giorno da cerchiare di rosso sia per l’acconto Imu sia per l’acconto Tasi. Ma già qui cominciano i distinguo. Perché solo 2.177 Comuni su circa 8.000 hanno deliberato aliquote e detrazioni. Quindi a chi abita nei poco meno di 6.000 municipi senza delibera non resta che aspettare. Un decreto approvato dal governo  ha chiarito che nei Comuni dove la delibera arriverà entro il 10 settembre la prima rata si pagherà entro il 16 ottobre. Mentre dove nemmeno questa scadenza sarà rispettata allora si pagherà tutto in un’unica soluzione entro il 16 dicembre. Fa discutere la quota di Tasi dovuta dagli inquilini. Nelle seconde case, infatti, una fetta del tributo la deve pagare l’affittuario. Quanto? Una percentuale che oscilla tra il 10 e il 30%, anche qui a seconda della decisione del Comune. Il decreto di venerdì scorso ha stabilito che nei municipi che «dimenticano» di regolare questo aspetto o delibereranno in ritardo l’inquilino pagherà il minimo, cioè il 10 per cento. Per continuare con l’elenco delle criticità, qualche problema in più se lo trovano i Comuni, come Bergamo, che hanno deliberato e poi hanno deciso di posticipare la prima rata Tasi oltre la scadenza del 16 giugno. Sul piano giuridico questo slittamento non sarebbe possibile. Anche Bologna ha fatto la stessa cosa, ma per evitare il problema della legittimità o meno del rinvio, ha scelto di mantenere la scadenza del 16 giugno stabilendo però che, se si paga entro il 31 luglio, non ci saranno sanzioni e non saranno dovuti interessi.
Certo poi, tenendo conto dell’infinita possibilità di articolazione delle detrazioni, la varietà delle Tasi possibili, a saldo costante, è tale che potrebbe esserci qualcuno che alla fine pagherà di più. 


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tutte le scadenze di giugno 

1/6/2014

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    Autore

    avv. Gennaro di Maggio
    Patrocinante  presso le Magistrature Superiori 
    Docente di diritto finanziario

    Facoltà di Giurisprudenza Università Federico II di Napoli
    Responsabile dello sportello di consulenza e assistenza tributaria del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoli.
    Componente del comitato regionale sulla mediazione tributaria istituito presso la D.R.E. Campania 

    Attenzione: 
    In questa sezione lo studio di Maggio & associati  propone contenuti a solo scopo informativo e che in nessun caso possono costituire parere legale. E' vietata la riproduzione e la divulgazione anche parziale senza autorizzazione.

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