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DICEMBRE NERO: TUTTE LE IMPOSTE IN SCADENZA

14/12/2015

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Di seguito nel dettaglio, le scadenze fiscali di dicembre 2015.
Scadenze fiscali 16 dicembre 2015: IMU, TASI e TARI - 16 giugno - 16 dicembre: sono questi i termini previsti dalla legge entro cui i proprietari (ma anche gli inquilini) di immobili sono chiamati a versare le due rate di IMU e TASI. Dovranno pagare l’Imposta sui Servizi Indivisibili sia il proprietario che il detentore dell’immobile, in base alle aliquote e alle quote stabilite dal Comune di riferimento, mentre l’Imposta Municipale Unica  è dovuta da chiunque possieda un immobile (non abitazione principale), terreno o area edificabile. Ricordiamo che l’Imu sulla prima casa dovrà essere versata solo nel caso in cui quest’ultima sia inserita nelle categorie A1, A8, A9.
Per quanto riguarda invece la Tassa sui Rifiuti (TARI), ogni Comune ha la possibilità di decidere in maniera autonoma le scadenze fiscali entro cui versare il tributo. In molti casi però, molti enti hanno deciso di far coincidere il termine con quello delle tasse sulla casa. Il contribuente farà dunque bene a verificare le scadenze prescelte dal proprio Comune di residenza.
Scadenze fiscali 16 dicembre 2015: IVA e IRPEF Anche in questa caso la scadenza prevista è il 16 dicembre. Entro questa data i contribuenti che liquidano l’IVA mensilmente dovranno procedere al pagamento IVA riguardante novembre 2015 Il versamento deve essere eseguito tramite modello F24 indicando il codice tributo 6011 nella sezione erario.
Per quanto riguarda invece l’IRPEF, il 16 dicembre è il termine ultimo entro il quale i sostituti d’imposta potranno eseguire il pagamento delle ritenute alla fonte a titolo d’acconto effettuate su:
  • redditi di lavoro dipendente e assimilati corrisposti nel mese precedente (ritenute e addizionali),
  • redditi di lavoro autonomo corrisposti nel mese precedente.
  • provvigioni per rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione e di rappresentanza corrisposte nel mese precedente.
Scadenze fiscali 28 dicembre 2015: Intrastat e Acconto IVA
Il 28 dicembre i contribuenti operatori intracomunitari saranno chiamati a presentare gli elenchi riepilogativi INTRASTAT delle cessioni e/o acquisti e prestazioni di servizi intracomunitari effettuati nel mese di ottobre.
Entro la stessa data professionisti e imprese che operano con il regime di IVA ordinario (la scadenza non riguarda dunque i contribuenti minimi e coloro che hanno optato per il regime forfettario) dovranno versare l’Acconto IVA mediante il modello F24. Come per gli acconti IRPEF e IRES, per calcolare quanto dovuto si potrà scegliere tra metodo storico e previsionale, cui si aggiunge anche il metodo delle operazioni effettuate.

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scadenze del mese di dicembre 

14/12/2015

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tutti le scadenze qui
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Sei cose da sapere prima di pagare Imu e Tasi -                           dal sole 24ore

14/12/2015

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1. Le aliquote di cui tenere conto per il pagamento di Tasi e Imu sono quelle scritte nelle delibere approvate dai Comuni entro il 30 luglio scorso. Se il Comune non ha approvato nulla entro quella data o l'ha pubblicata dopo il 28 ottobre, si pagherà sulla base delle aliquote 2014, quindi semplicemente replicando (in assenza di novità sulle proprietà) quello che si è versato nell'acconto di giugno. Si ricorda che la data di approvazione e pubblicazione della delibera può essere verificata nel database ufficiale del dipartimento Finanze (www.finanze.it, alla voce «Iuc» nella sezione sulla fiscalità locale). Attenzione: se nella legge di Stabilità verrà fatta una sanatorie delle delibere approvate in ritardo, dopo il 30 luglio 2015 (la questione riguarda quasi 900 Comuni), nel 2016 toccherà pagare un'integrazione di Imu e/o Tasi relativa al 2015. Diverso è il quadro se il Comune ha approvato entro il 30 luglio una delibera che cambia le aliquote: in questi casi, occorrerà calcolare l'imposta complessiva in base alla nuova aliquota, e sottrarre quanto già versato a giugno. Per esempio, nel caso della Tasi, per un immobile da 100mila euro di valore catastale con aliquota che passa da 1,5 a 2 per mille senza detrazioni, bisognerà calcolare la nuova imposta (200 euro), sottrarre quanto versato a giugno (75 euro, cioè la metà dei 150 euro previsti in base alla vecchia aliquota) e pagare la differenza di 125 euro.2. Il pagamento in banca o Poste del saldo Imu e Tasi potrà essere effettuato con il modello F24 ordinario o semplificato, solo se il saldo del modello di pagamento sarà pari o inferiore a 1.000 euro. Per importi superiori si potranno utilizzare agli sportelli solo gli F24 precompilati e inviati dai Comuni, o i bollettini postali. In tutti questi casi, i pagamenti allo sportello (con bollettino o F24 precompilato, anche per più di 1.000 euro) potranno essere effettuati, oltre che con l'addebito sul proprio conto corrente, anche con contanti, assegni o bancomat. Se si desidera utilizzare il modello F24 ordinario o semplificato per importi superiori a 1.000 euro, invece, è necessario utilizzare le modalità telematiche di invio, tramite il sito delle Entrate, o i servizi messi a disposizione da banche e Posta. Esclusi i pagamenti Internet di banche e poste se, per effetto delle compensazioni effettuate, il saldo in F24 è pari a zero. 3. Il prossimo versamento della Tasi sull'abitazione principale dovrebbe essere anche l'ultimo: secondo quanto previsto nel disegno di legge di stabilità per il 2016 l'imposta dovrebbe venire infatti cancellata, con la sola eccezione delle case di lusso, delle ville e dei castelli. Si considera abitazione principale l'unità immobiliare nella quale il possessore e i suoi familiari risiedono anagraficamente e dimorano abitualmente. In linea di principio, deve trattarsi di una unica unità immobiliare. In caso di due abitazioni autonomamente accatastate, unitariamente adibite ad abitazione principale, solo una delle due può essere ritenuta esente da Imu, salvo che non si proceda alla fusione catastale dei due immobili. Fa eccezione il caso in cui la fusione catastale sia impedita dalla distinta titolarità delle due case. Si pensi all'ipotesi in cui le due unità contigue siano in proprietà l'una di un coniuge l'altra dell'altro. In tale eventualità, il beneficio compete se si procede all'accatastamento unitario ai soli fini catastali. 4.Tanto la Tasi quanto l'Imu vanno corrisposte in base alla quota di possesso, con l'importo che può cambiare a seconda della destinazione data alla sua quota da ciascun possessore. Il caso più ricorrente è quello dei due comproprietari di un fabbricato utilizzato come abitazione principale solo da uno. Il proprietario che lo utilizza come abitazione principale utilizzerà l'aliquota Tasi e l'intera detrazione per abitazione principale prevista dal Comune, l'altro comproprietario pagherà l'Imu, con l'aliquota ordinaria, ed eventualmente la Tasi se il Comune l'ha deliberata anche per gli altri immobili. In caso di comproprietà, nell'Imu ciascun possessore è responsabile del versamento dell'imposta riferibile alla propria quota di possesso, mentre per la Tasi ognuno può essere chiamato a rispondere anche delle quote non versate dagli altri possessori. 5. Anche i proprietari di terreni agricoli entro il prossimo 16 dicembre dovranno eseguire il versamento del saldo Imu , a meno che non siano applicabili le esenzioni ex Dl/4/2015 (l'esonero Tasi è invece totale) che scattano nel caso di: terreni agricoli, anche non coltivati, dei comuni classificati totalmente montani; terreni agricoli, anche non coltivati, ubicati nei Comuni delle isole minori; terreni agricoli, anche non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli Iap ubicati nei Comuni classificati parzialmente montani. Per quel che riguarda, invece, i terreni edificabili in base agli strumenti urbanistici vigenti, essi sono soggetti sia all'Imu, sia alla Tasi. Per entrambe le imposte la base imponibile corrisponde al valore di mercato dell'area alla data del 1° gennaio 2015. L'imposta scatta per la potenziale possibilità di edificazione. 6.Il presupposto impositivo della Tasi non è solo il possesso, ma anche la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati (compresa l'abitazione principale) e di terreni, ma solo se edificabili (esclusi, quindi, quelli agricoli). Ne consegue che, a differenza dell'Imu, oltre al proprietario e al titolare di diritti reali sui predetti immobili, soggetto passivo della tassa - per i servizi indivisibili resi dal comune - è anche il detentore di tali beni, cioè colui che sugli stessi vanta un diritto di godimento, come si verifica quando la disponibilità del bene è riconducibile ad un contratto di locazione o di comodato. Presupposto dell' Imu è invece il possesso di immobili con esclusione, dal 2014, dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, a eccezione di quelle classificate in categoria catastale A/1, A/8 e A/9. Il concetto di “possesso di immobili” si riferisce - in base all'articolo 9, comma 1, del Dlgs 23/2011, che individua i soggetti passivi dell'imposta - non alla semplice disponibilità dell'immobile bensì alla titolarità dei diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi o superficie sul bene.

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    Autore

    avv. Gennaro di Maggio
    Patrocinante  presso le Magistrature Superiori 
    Docente di diritto finanziario

    Facoltà di Giurisprudenza Università Federico II di Napoli
    Responsabile dello sportello di consulenza e assistenza tributaria del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoli.
    Componente del comitato regionale sulla mediazione tributaria istituito presso la D.R.E. Campania 

    Attenzione: 
    In questa sezione lo studio di Maggio & associati  propone contenuti a solo scopo informativo e che in nessun caso possono costituire parere legale. E' vietata la riproduzione e la divulgazione anche parziale senza autorizzazione.

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