LE REGOLE IN UN DECRETO DEL DIPARTIMENTO DELLE FINANZE, PUBBLICATO ON LINE IL 1° DICEMBRE, CHE DÀ ATTUAZIONE ALLE NUOVE NORME CHE DALLO SCORSO APRILE HANNO RIMODULATO L’APPLICAZIONE DELL’ESENZIONE DALL'IMPOSTA.
Le esenzioni per altezza - Le nuove disposizioni stabiliscono innanzitutto l'esenzione per i terreni agricoli che si trovano ad un'altezza superiore ai 600 metri, ossia dai 6011 metri in poi. Il decreto precisa che il requisito deve essere verificato tenendo conto dell’altezza riportata nella colonna “Altitudine del centro (metri)” nella pagina del comune che si trova nell'Elenco dei comuni italiani, pubblicato sul sito internet dell’Istat. Per i terreni che si trovano ad un'altezza dai 600 metri in poi l'esenzione è prevista per tutti i proprietari, a prescindere dal fatto che siano o meno coltivatori diretti o imprenditori agricoli. Le esenzioni per coltivatori e imprenditori - Si deve invece tener conto della categoria professionale per le altre esenzioni previste dal decreto. Non sono infatti tenuti al pagamento dell'Imu i proprietari, imprenditori o coltivatori, nel caso in cui i terreni agricoli si trovino ad un'altezza superiore ai 280 metri dal suolo, ossia dai 281 metri in poi, verificata sulla base della stessa lista dei comuni elaborata dall'Istat. La stessa esenzione si applica anche in caso di terreni ceduti in comodato o in affitto a imprenditori e coltivatori. Le esenzioni per reddito -Per i terreni di proprietà di coltivatori e imprenditori che non sono esenti in riferimento all'altezza, il decreto stabilisce che si continuano ad applicare le esenzioni per reddito in precedenza previste. I terreni sono soggetti all'Imu solo il caso di valore oltre i 6.000 euro e con le seguenti riduzioni: a) 70 per cento tra 6.000 e 15.500 euro; b) 50 per cento tra 15.500 e 25.500 euro; c) 25 per cento tra 25.500 e 32.000 euro. Oltre questa sogli l'Imu si paga per intero. Il versamento deve essere effettuato in un'unica soluzione entro il prossimo 16 dicembre. L'elenco dei comuni sul sito dell'Istat Il decreto
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Autoreavv. Gennaro di Maggio Attenzione:
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