![]() La prova delle frodi carosello spetta al Fisco e si desume da elementi presuntivi connotati dai requisiti della gravità, precisione e concordanza, circa l'eventuale consapevolezza del cessionario in ordine alla frode posta in essere dal soggetto emittente. Infatti, è contrario al principio di proporzionalità l'inversione dell'onere probatorio a cui potrebbe essere esposto il soggetto acquirente, il quale non può essere costretto alla verifica della correttezza degli operatori economici presenti sul mercato. Se poi mancano conferme astrattamente idonee a provare l'esistenza di un accordo simulatorio fraudolento, non può esservi alcuna consapevolezza della natura di "cartiera" della cedente. Così la Comm. trib. I Bolzano nella sentenza 94/2/13 (cfr. G. Rota, "Frodi carosello, la prova all'amministrazione", in IlSole24Ore.com dell'8.10.2013)
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Autoreavv. Gennaro di Maggio Attenzione:
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