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INCUBO CONTROLLI FISCALI: COME SUPERARE LE VERIFICHE ( E VIVERE FELICI)

17/10/2014

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Troppo spesso i controlli e le verifiche del Fisco si trasformano in un incubo per i contribuenti, confusi da bizantinismi e cavilli giuridici. 
Per evitare sgradite sorprese, bisognerebbe tenere presente alcune precauzioni di base utili per rispondere al meglio ai controlli e alcuni suggerimenti necessari per impostare il vostro ricorso in caso riteniate di essere vittima di un errore. Vediamo come con l'aiuto di una guida redatta dagli esperti de Il Sole 24Ore.
La prima regola da tenere presente quando si ha a che fare con il Fisco è innanzitutto quella di produrre sin dall'inizio tutta la documentazione disponibile, per risparmiare tempo e fatiche con successive richieste di integrazioni o rettifiche: inoltre tenete presente che la certificazione di spese per importi superiori a quelli realmente sborsati costituisce un reato, come anche la certificazione di spese non sostenute affatto. Nel caso riceviate una richiesta di controllo formale, vale a dire il confronto tra quanto attestato dalla dichiarazione e la documentazione relativa siete tenuti, entro 30 giorni dalla notifica, a fornire ricevute, contabili o fatture che attestino le spese sostenute: inoltre vi potrebbe venire richiesto di produrre ulteriori documenti, come la sentenza del giudice, per dedurre l'assegno di mantenimento dell'ex coniuge, o alcune prescrizioni mediche, nel caso di spese rimborsabili, come le cure termali o speciali materassi terapeutici.
Se il controllo formale dovesse evidenziare errori nella vostra dichiarazione, è possibile, pagando entro 30 giorni dalla data di ricevimento dell'avviso con le nuove imposte, sanzioni ed interessi, beneficiare di sanzioni ridotte dei 2/3. Il termine dei 30 giorni non vale in caso di versamento rateale (sono previste fino a 6 rate trimestrali per i debiti non superiori a 5.000 euro e 20 rate trimestrali per quelli superiori a tale cifra).
Nel caso desideriate impugnare l'atto del Fisco, ricordate che non potete farlo con l'avviso bonario (cioè la comunicazione di irregolarità), ma dovrete aspettare la cartella di pagamento, che vi deve essere notificata entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione in esame. In caso di notifiche presentate oltre il termine dei quattro anni - questo è un punto essenziale - l'atto è da considerarsi decaduto. La cartella di pagamento si può impugnare per due motivi (o "vizi") principali: quelli "propri", cioè gli errori commessi nella stesura o nella notifica della cartella, e quelli "di merito", che riguardano l'illegittimità o l'infondatezza della pretesa. Nel primo caso dovrete fare ricorso direttamente all'agente della riscossione, nel secondo invece all'Agenzia delle Entrate.
Un caso particolare è costituito dalle cartelle relative a imposte inferiori o pari a 20.000 euro e impugnabili per vizi di merito: in questo caso va soggetta al reclamo/mediazione. Una volta che avrete inoltrato, oltre al ricorso, l'istanza di reclamo/mediazione, scatta una sospensione di 90 giorni: in questo periodo potrete cercare un accordo con il Fisco al fine di evitare la costituzione in giudizio. Se la mediazione dovesse avere successo, potrete pagare le sanzioni, entro 20 giorni, con una riduzione del 40%.
Nell'eventualità invece che vi doveste costituire in giudizio, ricordate di avere 30 giorni dopo aver notificato il ricorso all'Agenzia dell'Entrate e/o a Equitalia. Dovrete procedere poi al deposito, presso la commissione tributaria provinciale, del ricorso, degli allegati, della nota di deposito e della copia del pagamento del contributo unificato, che varia a seconda del valore della causa.
Tenete infine presente che una volta presentato ricorso, gli obblighi di pagamento nonvengono sospesi. Impugnando una cartella di pagamento, dovrete comunque versare le somme richieste entro 60 giorni. Quello che potete fare è richiedere una sospensione, all'agenzia delle Entrate (amministrativa) o al giudice con apposita istanza (giudiziale). Sia nell'uno che nell'altro caso, occorre dimostrare il fumus boni iuris (cioè la "parvenza di buon diritto", ossia dei presupposti per applicare la sospensione) e il periculum in mora, (cioè l'esistenza di un rischio reale ai vostri danni in caso il pagamento non venga sospeso).

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Fisco: Equitalia, in arrivo NUOVO rateIZZO

11/7/2014

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Nuova chance per chi ha perso la possibilità di pagare a rate le cartelle esattoriali: equitalia riapre la rateizzazione (come previsto dal dl irpef) che riguarda in tutto debiti fiscali per 20 miliardi. la domanda va presentata entro il prossimo 31 luglio. Il legislatore - spiega un nota - ha recepito la proposta avanzata da equitalia nell'audizione del 20 marzo scorso in parlamento, accolta con favore dal presidente della commissione finanze del senato che fin da subito si è impegnato a portare avanti il provvedimento nelle sedi opportune. durante l'audizione era stata illustrata la possibilità di concedere una nuova chance ai contribuenti che avevano perso l'opportunità di pagare a rate prima del 22 giugno 2013, data di entrata in vigore del cosiddetto "decreto del fare" (dl 69/2013) che ha introdotto condizioni più favorevoli rispetto al passato per i pagamenti rateali dei contribuenti.Ci sono però alcuni limiti rispetto alle regole generali sulla rateizzazione: il nuovo piano concesso non è prorogabile e decade in caso di mancato pagamento di due rate anche non consecutive (anzichè 8 rate). "dalle nostre stime emerge un importo di circa 20 miliardi di euro che potrebbe essere rimesso in rateizzazione - dice l'amministratore delegato di equitalia, benedetto mineo - il provvedimento va incontro alle esigenze dei contribuenti in difficoltà, che possono usufruire di nuove condizioni favorevoli per i pagamenti, garantendo al contempo il recupero degli importi dovuti all'erario, all'inps, ai comuni e ai vari enti pubblici creditori".
le rateizzazioni - dice equitalia - si confermano la soluzione più adottata da famiglie e imprese per pagare le cartelle. ad oggi ne risultano attive 2,3 milioni per un importo di oltre 25 miliardi di euro. oltre alle consuete modalità di richiesta, adesso esiste anche una nuova possibilità riservata a chi per legge ha perso il beneficio della rateizzazione perché non in regola con i pagamenti alla data del 22 giugno 2013. i contribuenti interessati potranno richiedere fino a un massimo di 72 rate (6 anni) presentando la domanda entro il prossimo 31 luglio (i moduli sono disponibili sul sito internet www.gruppoequitalia.it nella sezione "rateizzare").



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RIECCO LA SANATORIA EQUITALIA: TEMPO FINO AL 31 MAGGIO 

8/5/2014

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Nuova opportunità per "rottamare" le vecchie cartelle di Equitalia, sfruttando la sanatoria che evita ai cittadini di pagare gli interessi di mora e le sanzioni: per pagare le cartelle di Equitalia con la definizione agevolata c'è tempo ancora fino al 31 maggio.
Lo ricorda la stessa Equitalia, spiegando che il termine (inizialmente era il 28 febbraio, poi spostato a fine marzo) è stato prorogato con l'approvazione del cosiddetto "salva-Roma ter". Pertanto, entro il 31 ottobre 2014, e non più il 30 giugno, Equitalia trasmetterà a ciascun ente interessato l'elenco dei debitori che hanno pagato tempestivamente e, tramite posta ordinaria, informare dell'avvenuta estinzione del debito coloro che hanno effettuato il versamento. Con la proroga, la sospensione della riscossione dei debiti interessati dalla definizione agevolata slitta dal 15 aprile al 15 giugno 2014.
Già la Stabilità 2014 prevedeva la possibilità di pagare in un'unica soluzione, senza interessi di mora e interessi di ritardata iscrizione a ruolo, le cartelle e gli avvisi di accertamento esecutivi affidati entro il 31 ottobre 2013 a Equitalia per la riscossione. Rientrano nell'agevolazione, per esempio, le entrate erariali come l'Irpef e l'Iva e, limitatamente agli interessi di mora, anche le entrate non erariali come il bollo dell'auto e le multe per violazione al codice della strada elevate da Comuni e Prefetture. Restano invece escluse le somme dovute per effetto di sentenze di condanna della Corte dei Conti, i contributi richiesti dagli enti previdenziali (Inps, Inail), i tributi locali non riscossi da Equitalia e le richieste di pagamento di enti diversi da quelli ammessi. Ecco di seguito un riassunto dei punti principali della sanatoria. 
La definizione agevolata riguarda le cartelle e avvisi di accertamento esecutivi emessi per tributi di competenza delle Agenzie fiscali (Agenzia delle Entrate, del Demanio, del Territorio, delle Dogane e dei Monopoli), Uffici statali (per esempio Ministeri e Prefetture) ed Enti locali (Regioni, Province e Comuni), affidati a Equitalia entro il 31 ottobre 2013. Per capire se i tributi inseriti nelle cartelle/avvisi rientrano nella definizione agevolata i contribuenti devono prendere visione della propria situazione debitoria, verificare la data in cui le somme dovute sono state affidate all'agente della riscossione e il tipo di atto ricevuto. Queste informazioni sono tutte contenute nell'estratto di ruolo che si può chiedere agli sportelli di Equitalia.  Per tutte le cartelle/avvisi che rientrano nell'agevolazione il contribuente non dovrà pagare gli interessi di mora che maturano dalla data di notifica della cartella in caso di mancato pagamento delle somme entro i 60 giorni previsti. Inoltre, per le cartelle/avvisi emessi per conto dell'Agenzia delle Entrate, e quindi riferite a entrate erariali, non si paga anche il tributo relativo agli interessi per ritardata iscrizione a ruolo, indicati nella cartella di pagamento e nell'estratto di ruolo.
Chi sceglie di aderire dovrà pagare il residuo del debito (al netto degli interessi non dovuti), l'aggio, le spese di notifica e quelle per eventuali procedure attivate. Equitalia invierà entro il 31 ottobre mediante posta ordinaria una comunicazione di avvenuta estinzione del debito ai contribuenti che avranno pagato nei termini previsti.
È possibile effettuare il versamento in tutti gli sportelli di Equitalia, negli uffici postali tramite bollettino F35, indicando nel campo "Eseguito da", oltre ai dati personali, anche la dicitura "Definizione Ruoli - L. S. 2014". Per la corretta ricezione del pagamento, si consiglia di utilizzare un bollettino F35, completo di codice fiscale, per ognuna delle cartelle/avvisi che si vuole pagare in forma

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Tasse e multe non pagate? c'è tempo fino al 31 marzo

30/3/2014

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Si possono rottamare le cartelle con uno sconto sugli interessi ma bisogna fare attenzione a tutti i requisiti previsti dalla norma contenuta nell'ultima legge di stabilità. Senza dimenticare che va pagato tutto in un'unica soluzione. 
Per comprendere se è possibile aderire alla mini-sanatoria in base alla propria posizione debitoria, i contribuenti interessati devono visionare (con la consultazione online o recandosi direttamente agli sportelli dell'agente della riscossione) il proprio estratto di ruolo ossia gli importi iscritti a ruolo e e somme derivanti da avvisi di accertamento esecutivi affidati a Equitalia per la riscossione entro il 31 ottobre 2013. Alla luce della posizione debitoria, i contribuenti devono individuare gli atti per cui è possibile aderire alla mini-sanatoria. Si possono definire in modo agevolato, infatti, solo i carichi inclusi nei ruoli consegnati agli agenti della riscossione fino al 31 ottobre 2013, compresi gli accertamenti esecutivi, emessi da uffici statali, agenzie fiscali, Regioni, Province e Comuni. In caso di dubbi, è sempre opportuno chiedere chiarimenti all'agente della riscossione. Anche le entrate non erariali come il bollo dell'auto e le multe per violazione al codice della strada elevate da Comuni e Prefetture possono essere oggetto di definizione agevolata. Tuttavia, il beneficio è limitato soltanto al risparmio degli interessi di mora e non anche alle altre maggiorazioni conseguenti all'irrogazione delle sanzioni amministrative a seguito di tali violazioni. Non è invece possibile definire in modo agevolato i ruoli emessi da istituti previdenziali e assistenziali, come Inps e Inail, relativi a contributi previdenziali e premi assicurativi dovuti e non pagati. Pertanto, in caso di avvisi di addebito emessi dall'Inps o di cartelle di pagamento relative a premi assicurativi non versati all'Inail, il contribuente potrà chiedere comunque la dilazione dell'importo dovuto, comprensivo di interessi di mora e di iscrizione a ruolo. La sanatoria scade il 31 marzo. Una proroga dovrebbe arrivare solo per le ingiunzioni di pagamento fino al 31 maggio. Il via libera è arrivato per ora solo dal Senato all'interno del Ddl enti locali: il testo dovrà essere approvato ancora dalla Camera. Nel calcolo delle somme dovute per aderire alla sanatoria, i contribuenti devono individuare gli importi (anche residui) ancora dovuti – tra cui figurano, per esempio, imposte, sanzioni e aggio della riscossione – in base alla cartella di pagamento e/o all'avviso di accertamento esecutivo che si vuole rottamare e sottrarre la componente attribuibile a interessi di mora e da ritardata iscrizione a ruolo. I soggetti interessati devono effettuare il pagamento delle somme dovute in un'unica soluzione, senza chance di rateazione, entro lunedì 31 marzo direttamente presso l'agente della riscossione. Occorrerà prestare attenzione per far imputare correttamente il pagamento delle somme ai carichi da rottamare. È possibile effettuare il versamento in tutti gli sportelli di Equitalia, negli uffici postali tramite bollettino F35, indicando tassativamente nel campo «Eseguito da» la dicitura «Definizione Ruoli - L.S. 2014». Equitalia consiglia di utilizzare un bollettino F35, completo di codice fiscale, per ognuna delle cartelle/avvisi che si vuole pagare in forma agevolata. Dopo il pagamento entro il 31 marzo, i contribuenti che hanno aderito alla mini-sanatoria dovranno attendere l'invio, da parte dell'agente della riscossione, di una comunicazione di avvenuta estinzione del proprio debito entro il prossimo 30 giugno. Tale comunicazione sarà spedita con posta ordinaria e attesterà il buon esito della procedura eseguita e, dunque, il discarico delle somme.

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riscossione, nuova proroga per la rottamazione delle cartelle 

21/3/2014

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Equitalia si avvia alla proroga della rottamazione delle cartelle esattoriali introdotta dalla legge di stabilità 2014 al 30 aprile o al 31 maggio. In vista della scadenza dell’adesione alla mini sanatoria  la possibilità di pagare in un’unica soluzione cartelle esattoriali pendenti, senza interessi e senza sanzioni si vocifera di una nuova imminente proroga dopo la prima, dal 28 febbraio al 31 marzo 2014.E’ in commissione Bilancio del Senato nell’ambito dell’esame del disegno di legge As n. 1322 che si starebbe discutendo di un’altra eventuale proroga della mini sanatoria, visto anche il crescente numero di adesioni alla rottamazione: 75mila i contribuenti aderenti per un totale di 300 milioni di euro incassati stando a quanto dichiarato dall'Ente. Nell'esame in Commissione Bilancio del Senato del disegno di legge (As 1322), che ha recuperato una parte delle disposizioni in materia di funzionalità di regioni ed enti locali uscite dal decreto «salva Roma bis», tra gli emendamenti su cui è atteso il voto martedì prossimo c'è in effetti l'equiparazione delle ingiunzioni fiscali ai titoli esecutivi emessi da Equitalia.

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SUL SITO DI EQUITALIA SOSPENSIONE ANCHEON LINE PER LE CARTELLE NON DOVUTE 

10/2/2014

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Sul sito internet di Equitalia gruppoequitalia.it , è infatti possibile da oggi inviare online la richiesta di sospensione della riscossione di una cartella esattoriale qualora si ritengano gli importi richiesti non dovuti. Sul sito è disponibile una breve guida che illustra cosa fare e in quali casi si può chiedere lo stop direttamente all’Agente della riscossione. L’istanza dovrà essere inviata entro 90 giorni dalla notifica dell’atto per cui si chiede la sospensione.  Per utilizzare il nuovo servizio, sarà sufficiente collegarsi al sito gruppoequitalia.it, entrare nel box “Sospendere la riscossione” e inserire nel modulo i propri dati e quelli dell’atto per cui si presenta la domanda, allegando tutta la documentazione a supporto della richiesta nonché copia di un documento di riconoscimento valido. Una volta terminata correttamente la procedura, si riceverà un riepilogo con i dati inseriti. La sospensione si può ottenere nel caso in cui il contribuente abbia già pagato il tributo prima della formazione del ruolo, abbia ottenuto una sospensione dell’ente o del giudice o una sentenza favorevole oppure sia in grado di dimostrare qualsiasi altra causa, prevista dalla norma, che rende inesigibile il credito.
Equitalia sospenderà ogni attività di riscossione e invierà la documentazione all’ente creditore perché ne verifichi la correttezza. L’esito del controllo sarà comunicato sia al contribuente sia a Equitalia per l’eventuale annullamento della cartella. In caso di mancato riscontro da parte dell’ente creditore dopo 220 giorni dalla presentazione della domanda, le somme contestate saranno annullate di diritto. La richiesta di sospensione a portata di mouse si aggiunge alle altre modalità già disponibili: allo sportello, via fax, via e-mail oppure tramite raccomandata con ricevuta di ritorno.

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    Autore

    avv. Gennaro di Maggio
    Patrocinante  presso le Magistrature Superiori 
    Docente di diritto finanziario

    Facoltà di Giurisprudenza Università Federico II di Napoli
    Responsabile dello sportello di consulenza e assistenza tributaria del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoli.
    Componente del comitato regionale sulla mediazione tributaria istituito presso la D.R.E. Campania 

    Attenzione: 
    In questa sezione lo studio di Maggio & associati  propone contenuti a solo scopo informativo e che in nessun caso possono costituire parere legale. E' vietata la riproduzione e la divulgazione anche parziale senza autorizzazione.

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