![]() Domani il Parlamento non approverà come previsto il cosiddetto decreto Salva Roma, malgrado il provvedimento avesse già superato sia il voto al Senato che quello di fiducia alla Camera. Il governo prova a porre riparo inserendo i capitoli più urgenti in un altro decreto legge - il Milleproroghe . Il Consiglio dei ministri l'ha messo in scaletta per stamattina. Rinvio invece per la casa e le norme sulla Tasi, la componente servizi della nuova imposta sugli immobili che dal 2014 sostituirà l'Imu (la Iuc). Alla fine la legge di Stabilità non ha modificato l'impianto del governo (a tre gambe: Tasi, Tari e Imu sulle seconde abitazioni) e - come annunciato oggi - non sarà modificato nemmeno dal milleproroghe. Ma i Comuni nei giorni scorsi hanno minacciato il governo di rottura nei rapporti istituzionali se non provvederà ad alzare il tetto alle aliquote (portando a 3,5 per mille quello sulla prima casa e all'11,6 per mille l'altro sulle seconde). E se non vi saranno nuove risorse (oltre i 500 milioni già stanziati) per consentire detrazioni per le prime abitazioni simili a quelle concesse con la vecchia imposta. Poi c'è il problema della mini-Imu. Va pagata entro il 24 gennaio prossimo ed è pari al 40 per cento della differenza tra l'aliquota fissata dal sindaco e quella base.
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![]() Diverse le misure in materia fiscale, quali, a mero titolo di esempio, la riduzione del cuneo fiscale, attuata mediante la riduzione dell’Irpef per i lavoratori e la detrazione dell’ Irap con specifico riferimento ai nuovi assunti (in funzione, quindi, anche dell’incentivo al lavoro), il potenziamento dell’Ace, la rivalutazione dei beni di impresa e delle partecipazioni, lo stop all’aumento dell’Iva per le cooperative sociali, la proroga dell’ecobonus, delle detrazioni per le ristrutturazioni edilizie e del “bonus arredi”. Un capitolo importante, è il capo dedicato alla fiscalità immobiliare che, nell’ottica di adeguare il sistema alle recenti e travagliate vicende dell’Imu, ha apportato alcuni correttivi alla stessa disciplina dell’imposta municipale (con riferimento, ad esempio, agli immobili strumentali) e introdotto la nuova tassa su rifiuti e servizi (service tax) che si chiamerà Trise, sostituendo Tares e Tarsu per la parte relativa ai rifiuti (Tari), di competenza della fiscalità degli enti locali (vedi post del 17/10/2013). Il disegno di legge varato dal Governo interviene, inoltre, sulle detrazioni per lavoro dipendente (articolo 13 del Tuir), prevedendo l’aumento di quelle spettanti per redditi complessivi superiori a 8mila euro e fino a 55mila euro. In particolare, vengono incrementati gli importi spettanti quando nel reddito complessivo concorrono redditi di lavoro dipendente e/o taluni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente esplicitamente richiamati dalla norma. Contemporaneamente, è abrogato il comma che assegna detrazioni aggiuntive per i redditi complessivi compresi tra 23mila e 28mila euro: l’incremento generalizzato dell’importo della detrazione spettante a chi si colloca nella fascia reddituale tra 15mila e 55mila euro non giustifica la permanenza di quella disposizione. Relativamente agli enti privati (articolo 73, comma 1, lettera c, del Tuir) e alle società ed enti non residenti (successiva lettera d), assumono rilevanza, sia per l’attribuzione della deduzione sia per il calcolo della base occupazionale, solo i dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato impiegati nell’attività commerciale e quelli destinati a strutture ubicate nel territorio dello Stato. Con particolare riferimento agli enti privati, si considera, ai fini dell’individuazione della base occupazionale e della quantificazione del costo deducibile, il solo personale riferibile all’attività commerciale. Nel caso in cui i lavoratori siano impiegati in modo promiscuo, sia nell’attività istituzionale sia in quella commerciale eventualmente esercitata, i costi afferenti alle nuove assunzioni risulteranno deducibili dalla base imponibile in misura corrispondente al rapporto tra l’ammontare dei ricavi e degli altri proventi indicati nelle disposizioni dell’articolo 5 e l’ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi. Con finalità anti-elusiva, viene previsto, per le imprese che si costituiscono ex novo al solo scopo di sostituirsi, totalmente o in parte, a imprese preesistenti per beneficiare della deduzione, che l’integrale deducibilità del costo per il personale dipendente spetta limitatamente al numero di lavoratori assunti eccedenti quelli impiegati presso l’impresa sostituita. In senso analogo, la norma dispone anche con riferimento a imprese che subentrano ad altre nella gestione di servizi pubblici. Il Dl 201/2011, che ha introdotto l’Aiuto alla crescita economica (Ace) per incentivare la capitalizzazione delle imprese, riequilibrando il trattamento fiscale tra le imprese che si finanziano con debito e quelle che si finanziano con capitale proprio, prevede, nella sua stesura originaria, che dal quarto periodo di imposta di applicazione del beneficio l’aliquota percentuale utile per il calcolo del rendimento nozionale del nuovo capitale proprio (ovvero l’importo della deduzione riconosciuta) è determinata con decreto ministeriale, da emanare entro il 31 gennaio di ogni anno. La legge di stabilità posticipa il suddetto termine dal quarto al settimo periodo di imposta di applicazione del beneficio, fissando, in via transitoria, l’aliquota da applicare nel triennio 2014 - 2016 alla variazione in aumento del capitale proprio investito rispetto a quello esistente alla chiusura dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2010. In particolare, l’aliquota salirà gradualmente dall’attuale 3% al 4% nel 2014, al 4,5% nel 2015 e al 4,75% nel 2016. I contribuenti che beneficiano della deduzione Ace dovranno però determinare l’acconto delle imposte sui redditi dovute per i periodi d’imposta in corso al 31 dicembre 2014 e al 31 dicembre 2015 utilizzando l’aliquota percentuale utile per il calcolo del rendimento nozionale relativa al periodo d’imposta precedente. Detrazioni per ristrutturazioni edilizie, riqualificazione energetica e acquisto beni mobili (articolo 6, comma 7) Il disegno di legge interviene, tra l’altro, sulle norme che disciplinano le detrazioni sugli interventi di recupero del patrimonio edilizio, sugli interventi per il risparmio energetico nonché sull’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici, prorogando gli sconti fiscali al fine, da un lato, di creare nuove occasioni di lavoro per le imprese, facendo emergere il “sommerso”, e dall’altro rendendo conveniente per il proprietario effettuare quel tipo di interventi. Non si chiamerà Tares, ma Trise, il nuovo tributo sui servizi comunali. E' la cosiddetta "service tax" che di fatto dal prossimo anno andrà a prendere il posto dell'Imu. La Trise si articolerà in due parti. La prima riguarderà la gestione dei rifuti urbani (Tari), la seconda coprirà i costi relativi ai «servizi indivisibili» dei comuni (Tasi) che sarà dovuta «da chiunque possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune le unità stesse».
COME E QUANDO SI PAGA Il versamento è effettuato, per l'anno di riferimento, in quattro rate trimestrali, scadenti entro il 16 gennaio, 16 aprile, 16 luglio e 16 ottobre. I comuni possono variare la scadenza e il numero delle rate di versamento. È consentito il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno. CHI LO PAGA La Tari, si legge nella bozza della legge di stabilità, è dovuta «da chiunque possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse». Analoghi i presupposti della Tasi. QUANTO SI PAGA Spetta ai Comuni la disciplina tariffaria della Tari e le aliquote della Tasi. L'aliquota di base della Tasi (cioè della tassa sui servizi indivisibili della casa) dovrebbe essere fissata all'1 per mille. |
Autoreavv. Gennaro di Maggio Attenzione:
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