Prima di effettuare compensazioni in F24 ci si deve ricordare di verificare l’ammontare complessivo di quelle già effettuate, in modo da non superare il tetto dei 700mila euro annui. Bisogna anche ricordarsi che le compensazioni orizzontali di crediti tributari che eccedono la soglia dei 15mila euro, anche diversi da quelli Iva, necessitano del visto di conformità. In ogni caso, prima di procedere a ulteriori compensazioni va verificata l’eventuale presenza di ruoli scaduti superiori a 1.500 euro. L’articolo 9 comma 2 del Dl 35/2013 ha innalzato il tetto massimo delle compensazioni annue di crediti d’imposta e contributi da 516mila a 700mila euro a partire dal 2014. Tale limite sale a quota un milione di euro per i subappaltatori edili, qualora il volume d’affari dell’anno precedente sia costituito per almeno l’80% da prestazioni di subappalto (articolo 35 comma 6-ter, del Dl 223/2006). Se si intende compensare il secondo acconto va pertanto verificato di non aver già superato le soglie indicate. Non devono, comunque, essere conteggiate eventuali compensazioni verticali, anche se esposte in F24. Si deve, poi, verificare se sono state effettuate compensazioni (sempre orizzontali) eccedenti la soglia dei 15mila euro. In questi casi, infatti, è necessaria l’apposizione del visto di conformità sul modello dichiarativo da cui scaturiscono i crediti. Questo vale tanto per l’Iva quanto per gli altri crediti erariali. Per converso, le compensazioni orizzontali oltre soglia di imposte dirette, Irap, sostitutive e ritenute non “soffrono” la preventiva presentazione del dichiarativo (anche se in questo caso dovrebbero essere già stati inviati) né l’utilizzo obbligatorio dei canali Fisconline e/o Entratel per l’invio della delega di pagamento. Queste compensazioni, come confermato dall’agenzia delle Entrate a Telefisco 2014 (le risposte sono state trasfuse nella circolare 10/E/2014):
GLI ESEMPI: IL RUOLO SCADUTO 01 L'ACCONTO IRAP Beta Srl ha un credito Ires 2013 residuo di 10mila euro e applicando il metodo storico non è obbligata a versare il secondo acconto Irap mentre deve versare un secondo acconto Ires per 3mila euro A inizio ottobre è scaduto per dimenticanza un ruolo emesso in relazione a Ires pari a8mila euro Beta decide di compensare il credito Ires con il debito Irap 02 IL DEBITO ISCRITTO A RUOLO Il debito iscritto a ruolo è superiore a 1.500 euro e quindi blocca l'utilizzo del credito Beta Srl decide quindi di utilizzare il credito per pagare il ruolo scaduto, in modo da sbloccare il credito residuo e poterlo utilizzare in sede di versamento del secondo acconto Solo una volta sanato il ruolo la Srl potrà utilizzare il residuo credito Ires residuo per 2mila euro (10mila – 8mila) in abbattimento parziale del secondo acconto Irap LA RIDUZIONE DI UTILE 01 IL RICALCOLO Il modello Unico di Alfa Srl presentava un’imposta pari a 100mila euro. La società ha versato nei termini il primo acconto per 40.600 euro (100mila x 101,5% x 40%) La società stima una riduzione di utili e vuole ricalcolare il secondo acconto 02 | L’IMPATTO DEL PREVISIONALE Alfa versa con il metodo previsionale: i l secondo acconto Ires viene quindi rideterminato in9.400 euro, dato dall'imposta stimata complessiva (50mila) al netto di quanto versato con il primo acconto (40.600) Il codice tributo da utilizzare è il «2002»
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Troppo spesso i controlli e le verifiche del Fisco si trasformano in un incubo per i contribuenti, confusi da bizantinismi e cavilli giuridici.
Per evitare sgradite sorprese, bisognerebbe tenere presente alcune precauzioni di base utili per rispondere al meglio ai controlli e alcuni suggerimenti necessari per impostare il vostro ricorso in caso riteniate di essere vittima di un errore. Vediamo come con l'aiuto di una guida redatta dagli esperti de Il Sole 24Ore. La prima regola da tenere presente quando si ha a che fare con il Fisco è innanzitutto quella di produrre sin dall'inizio tutta la documentazione disponibile, per risparmiare tempo e fatiche con successive richieste di integrazioni o rettifiche: inoltre tenete presente che la certificazione di spese per importi superiori a quelli realmente sborsati costituisce un reato, come anche la certificazione di spese non sostenute affatto. Nel caso riceviate una richiesta di controllo formale, vale a dire il confronto tra quanto attestato dalla dichiarazione e la documentazione relativa siete tenuti, entro 30 giorni dalla notifica, a fornire ricevute, contabili o fatture che attestino le spese sostenute: inoltre vi potrebbe venire richiesto di produrre ulteriori documenti, come la sentenza del giudice, per dedurre l'assegno di mantenimento dell'ex coniuge, o alcune prescrizioni mediche, nel caso di spese rimborsabili, come le cure termali o speciali materassi terapeutici. Se il controllo formale dovesse evidenziare errori nella vostra dichiarazione, è possibile, pagando entro 30 giorni dalla data di ricevimento dell'avviso con le nuove imposte, sanzioni ed interessi, beneficiare di sanzioni ridotte dei 2/3. Il termine dei 30 giorni non vale in caso di versamento rateale (sono previste fino a 6 rate trimestrali per i debiti non superiori a 5.000 euro e 20 rate trimestrali per quelli superiori a tale cifra). Nel caso desideriate impugnare l'atto del Fisco, ricordate che non potete farlo con l'avviso bonario (cioè la comunicazione di irregolarità), ma dovrete aspettare la cartella di pagamento, che vi deve essere notificata entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione in esame. In caso di notifiche presentate oltre il termine dei quattro anni - questo è un punto essenziale - l'atto è da considerarsi decaduto. La cartella di pagamento si può impugnare per due motivi (o "vizi") principali: quelli "propri", cioè gli errori commessi nella stesura o nella notifica della cartella, e quelli "di merito", che riguardano l'illegittimità o l'infondatezza della pretesa. Nel primo caso dovrete fare ricorso direttamente all'agente della riscossione, nel secondo invece all'Agenzia delle Entrate. Un caso particolare è costituito dalle cartelle relative a imposte inferiori o pari a 20.000 euro e impugnabili per vizi di merito: in questo caso va soggetta al reclamo/mediazione. Una volta che avrete inoltrato, oltre al ricorso, l'istanza di reclamo/mediazione, scatta una sospensione di 90 giorni: in questo periodo potrete cercare un accordo con il Fisco al fine di evitare la costituzione in giudizio. Se la mediazione dovesse avere successo, potrete pagare le sanzioni, entro 20 giorni, con una riduzione del 40%. Nell'eventualità invece che vi doveste costituire in giudizio, ricordate di avere 30 giorni dopo aver notificato il ricorso all'Agenzia dell'Entrate e/o a Equitalia. Dovrete procedere poi al deposito, presso la commissione tributaria provinciale, del ricorso, degli allegati, della nota di deposito e della copia del pagamento del contributo unificato, che varia a seconda del valore della causa. Tenete infine presente che una volta presentato ricorso, gli obblighi di pagamento nonvengono sospesi. Impugnando una cartella di pagamento, dovrete comunque versare le somme richieste entro 60 giorni. Quello che potete fare è richiedere una sospensione, all'agenzia delle Entrate (amministrativa) o al giudice con apposita istanza (giudiziale). Sia nell'uno che nell'altro caso, occorre dimostrare il fumus boni iuris (cioè la "parvenza di buon diritto", ossia dei presupposti per applicare la sospensione) e il periculum in mora, (cioè l'esistenza di un rischio reale ai vostri danni in caso il pagamento non venga sospeso). |
Autoreavv. Gennaro di Maggio Attenzione:
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