Di Maggio e Associati
  • Lo studio
  • Servizi
  • I professionisti
  • Dove siamo
  • Contatti
  • Blog fiscale
  • Lavora con noi
  • Social network
  • english version

Priorità ai ruoli scaduti se superano i 1.500 euro

28/11/2014

0 Commenti

 
Immagine
Prima di effettuare compensazioni in F24 ci si deve ricordare di verificare l’ammontare complessivo di quelle già effettuate, in modo da non superare il tetto dei 700mila euro annui. Bisogna anche ricordarsi che le compensazioni orizzontali di crediti tributari che eccedono la soglia dei 15mila euro, anche diversi da quelli Iva, necessitano del visto di conformità. In ogni caso, prima di procedere a ulteriori compensazioni va verificata l’eventuale presenza di ruoli scaduti superiori a 1.500 euro. L’articolo 9 comma 2 del Dl 35/2013 ha innalzato il tetto massimo delle compensazioni annue di crediti d’imposta e contributi da 516mila a 700mila euro a partire dal 2014. Tale limite sale a quota un milione di euro per i subappaltatori edili, qualora il volume d’affari dell’anno precedente sia costituito per almeno l’80% da prestazioni di subappalto (articolo 35 comma 6-ter, del Dl 223/2006). Se si intende compensare il secondo acconto va pertanto verificato di non aver già superato le soglie indicate. Non devono, comunque, essere conteggiate eventuali compensazioni verticali, anche se esposte in F24. Si deve, poi, verificare se sono state effettuate compensazioni (sempre orizzontali) eccedenti la soglia dei 15mila euro. In questi casi, infatti, è necessaria l’apposizione del visto di conformità sul modello dichiarativo da cui scaturiscono i crediti. Questo vale tanto per l’Iva quanto per gli altri crediti erariali. Per converso, le compensazioni orizzontali oltre soglia di imposte dirette, Irap, sostitutive e ritenute non “soffrono” la preventiva presentazione del dichiarativo (anche se in questo caso dovrebbero essere già stati inviati) né l’utilizzo obbligatorio dei canali Fisconline e/o Entratel per l’invio della delega di pagamento. Queste compensazioni, come confermato dall’agenzia delle Entrate a Telefisco 2014 (le risposte sono state trasfuse nella circolare 10/E/2014):

  • sono esclusivamente quelle orizzontali;
  • vanno valutate per singola tipologia d’imposta;
  • non sono condizionate alla preventiva presentazione della dichiarazione da cui emergono;
  • non comprendono eventuali utilizzi di crediti 2012 avvenuti nel 2014.
Va inoltre ricordato che l’agenzia delle Entrate ha affermato, con la risoluzione 82/E/2014, che nell’ipotesi particolare in cui il soggetto che intende compensare “sopra soglia” sia un professionista abilitato al rilascio del visto di conformità è possibile vistare autonomamente il dichiarativo, non essendo quindi obbligato a rivolgersi a terzi. L’affermazione risulta, inoltre, in linea con quanto sostenuto nella circolare 54/E/2001 con riferimento all’asseverazione degli elementi contabili ed extra contabili rilevanti ai fini degli studi di settore. Anche se un soggetto ha già effettuato (nel 2014) delle compensazioni orizzontali “lecite”, bisogna comunque verificare, prima di eventuali ulteriori utilizzi a scomputo del secondo acconto, che non siano presenti debiti iscritti a ruolo scaduti per importi superiori a 1.500 euro. Potrebbe, infatti, essere accaduto che la scadenza sia intervenuta successivamente all’ultima compensazione. La circolare 13/E/2011 aveva precisato che le imposte erariali che generano il blocco delle compensazioni sono le dirette, l’Irap, l’Iva, e le altre imposte indirette. Rimangono pertanto estranei a questa disciplina i tributi locali e i contributi di qualsiasi natura. Nel computo dei 1.500 euro rientrano, oltre all’imposta, anche le somme accessorie quali sanzioni, interessi, aggi e altre spese collegate al ruolo, come quelle di notifica. L’unico caso in cui è possibile compensare, pur in presenza di importi a ruolo superiori a questo ,importo, è quello in cui è stata concessa la rateazione. Bisogna però, a questo punto, verificare di essere in regola coi pagamenti. In caso di decadenza dalla rateazione rileva l’intero importo iscritto a ruolo, anche se parzialmente onorato. La presenza di importi bloccanti è comunque «raggirabile»: prima del versamento del secondo acconto con esposizione della compensazione si deve procedere col pagamento del ruolo, anche mediante compensazione col codice «Ruol». Infine, non vanno dimenticate le nuove regole di presentazione dei modelli F24 che presentano compensazioni o un saldo superiore a mille euro.
GLI ESEMPI: IL RUOLO SCADUTO
01 L'ACCONTO IRAP
Beta Srl ha un credito Ires 2013 residuo di 10mila euro e applicando il metodo storico non è obbligata a versare il secondo acconto Irap mentre deve versare un secondo acconto Ires per 3mila euro
A inizio ottobre è scaduto per dimenticanza un ruolo emesso in relazione a Ires pari a8mila euro
Beta decide di compensare il credito Ires con il debito Irap
02 IL DEBITO ISCRITTO A RUOLO
Il debito iscritto a ruolo è superiore a 1.500 euro e quindi blocca l'utilizzo del credito
Beta Srl decide quindi di utilizzare il credito per pagare il ruolo scaduto, in modo da sbloccare il credito residuo e poterlo utilizzare in sede di versamento del secondo acconto
Solo una volta sanato il ruolo la Srl potrà utilizzare il residuo credito Ires residuo per 2mila euro (10mila – 8mila) in abbattimento parziale del secondo acconto Irap
LA RIDUZIONE DI UTILE
01 IL RICALCOLO
Il modello Unico di Alfa Srl presentava un’imposta pari a 100mila euro. La società ha versato nei termini il primo acconto per 40.600 euro (100mila x 101,5% x 40%)
La società stima una riduzione di utili e vuole ricalcolare il secondo acconto
02 | L’IMPATTO DEL PREVISIONALE
Alfa versa con il metodo previsionale: i l secondo acconto Ires viene quindi rideterminato in9.400 euro, dato dall'imposta stimata complessiva (50mila) al netto di quanto versato con il primo acconto (40.600)
Il codice tributo da utilizzare è il «2002»

0 Commenti

INCUBO CONTROLLI FISCALI: COME SUPERARE LE VERIFICHE ( E VIVERE FELICI)

17/10/2014

0 Commenti

 
Immagine
Troppo spesso i controlli e le verifiche del Fisco si trasformano in un incubo per i contribuenti, confusi da bizantinismi e cavilli giuridici. 
Per evitare sgradite sorprese, bisognerebbe tenere presente alcune precauzioni di base utili per rispondere al meglio ai controlli e alcuni suggerimenti necessari per impostare il vostro ricorso in caso riteniate di essere vittima di un errore. Vediamo come con l'aiuto di una guida redatta dagli esperti de Il Sole 24Ore.
La prima regola da tenere presente quando si ha a che fare con il Fisco è innanzitutto quella di produrre sin dall'inizio tutta la documentazione disponibile, per risparmiare tempo e fatiche con successive richieste di integrazioni o rettifiche: inoltre tenete presente che la certificazione di spese per importi superiori a quelli realmente sborsati costituisce un reato, come anche la certificazione di spese non sostenute affatto. Nel caso riceviate una richiesta di controllo formale, vale a dire il confronto tra quanto attestato dalla dichiarazione e la documentazione relativa siete tenuti, entro 30 giorni dalla notifica, a fornire ricevute, contabili o fatture che attestino le spese sostenute: inoltre vi potrebbe venire richiesto di produrre ulteriori documenti, come la sentenza del giudice, per dedurre l'assegno di mantenimento dell'ex coniuge, o alcune prescrizioni mediche, nel caso di spese rimborsabili, come le cure termali o speciali materassi terapeutici.
Se il controllo formale dovesse evidenziare errori nella vostra dichiarazione, è possibile, pagando entro 30 giorni dalla data di ricevimento dell'avviso con le nuove imposte, sanzioni ed interessi, beneficiare di sanzioni ridotte dei 2/3. Il termine dei 30 giorni non vale in caso di versamento rateale (sono previste fino a 6 rate trimestrali per i debiti non superiori a 5.000 euro e 20 rate trimestrali per quelli superiori a tale cifra).
Nel caso desideriate impugnare l'atto del Fisco, ricordate che non potete farlo con l'avviso bonario (cioè la comunicazione di irregolarità), ma dovrete aspettare la cartella di pagamento, che vi deve essere notificata entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione in esame. In caso di notifiche presentate oltre il termine dei quattro anni - questo è un punto essenziale - l'atto è da considerarsi decaduto. La cartella di pagamento si può impugnare per due motivi (o "vizi") principali: quelli "propri", cioè gli errori commessi nella stesura o nella notifica della cartella, e quelli "di merito", che riguardano l'illegittimità o l'infondatezza della pretesa. Nel primo caso dovrete fare ricorso direttamente all'agente della riscossione, nel secondo invece all'Agenzia delle Entrate.
Un caso particolare è costituito dalle cartelle relative a imposte inferiori o pari a 20.000 euro e impugnabili per vizi di merito: in questo caso va soggetta al reclamo/mediazione. Una volta che avrete inoltrato, oltre al ricorso, l'istanza di reclamo/mediazione, scatta una sospensione di 90 giorni: in questo periodo potrete cercare un accordo con il Fisco al fine di evitare la costituzione in giudizio. Se la mediazione dovesse avere successo, potrete pagare le sanzioni, entro 20 giorni, con una riduzione del 40%.
Nell'eventualità invece che vi doveste costituire in giudizio, ricordate di avere 30 giorni dopo aver notificato il ricorso all'Agenzia dell'Entrate e/o a Equitalia. Dovrete procedere poi al deposito, presso la commissione tributaria provinciale, del ricorso, degli allegati, della nota di deposito e della copia del pagamento del contributo unificato, che varia a seconda del valore della causa.
Tenete infine presente che una volta presentato ricorso, gli obblighi di pagamento nonvengono sospesi. Impugnando una cartella di pagamento, dovrete comunque versare le somme richieste entro 60 giorni. Quello che potete fare è richiedere una sospensione, all'agenzia delle Entrate (amministrativa) o al giudice con apposita istanza (giudiziale). Sia nell'uno che nell'altro caso, occorre dimostrare il fumus boni iuris (cioè la "parvenza di buon diritto", ossia dei presupposti per applicare la sospensione) e il periculum in mora, (cioè l'esistenza di un rischio reale ai vostri danni in caso il pagamento non venga sospeso).

0 Commenti
    View my profile on LinkedIn
    Immagine

    Feed RSS

    Autore

    avv. Gennaro di Maggio
    Patrocinante  presso le Magistrature Superiori 
    Docente di diritto finanziario

    Facoltà di Giurisprudenza Università Federico II di Napoli
    Responsabile dello sportello di consulenza e assistenza tributaria del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoli.
    Componente del comitato regionale sulla mediazione tributaria istituito presso la D.R.E. Campania 

    Attenzione: 
    In questa sezione lo studio di Maggio & associati  propone contenuti a solo scopo informativo e che in nessun caso possono costituire parere legale. E' vietata la riproduzione e la divulgazione anche parziale senza autorizzazione.

    ARTICOLI

    Archives

    Maggio 2017
    Marzo 2017
    Dicembre 2016
    Ottobre 2016
    Settembre 2016
    Agosto 2016
    Luglio 2016
    Giugno 2016
    Maggio 2016
    Aprile 2016
    Marzo 2016
    Febbraio 2016
    Gennaio 2016
    Dicembre 2015
    Novembre 2015
    Ottobre 2015
    Settembre 2015
    Agosto 2015
    Luglio 2015
    Giugno 2015
    Maggio 2015
    Aprile 2015
    Marzo 2015
    Febbraio 2015
    Gennaio 2015
    Dicembre 2014
    Novembre 2014
    Ottobre 2014
    Settembre 2014
    Luglio 2014
    Giugno 2014
    Maggio 2014
    Aprile 2014
    Marzo 2014
    Febbraio 2014
    Gennaio 2014
    Dicembre 2013
    Novembre 2013
    Ottobre 2013
    Settembre 2013

    Categories

    Tutto
    Accise
    Aliquota
    Avvocatura
    Blog
    Cassazione
    DDL Delega Fiscale
    DDL Stabilità
    DDL Stabilità
    Equitalia
    Fisco
    Giustizia
    Il Sole 24ore
    Imprese
    Imu
    Internet
    Irpef 2013
    Iuc
    IVA
    Moneta Elettronica
    Professione Avvocato
    Redditometro
    Reverse Charge
    Riforme
    Scadenze
    Semplificazioni
    Sondaggio
    Spesometro
    Tari
    Tasi
    Transfer Pricing
    Trise
    Verifiche
    Voluntary Disclosure

80121 Napoli 
via del Rione Sirignano, 6

tel. 081 761 13 38  - fax 081 761 30 33
​
e.mail PEC           ​


2017 © tutti i diritti riservati  di Maggio e associati  P.I 05454650630 
Site map / Disclaimer & Privacy/
Informativa sui cookie
  • Lo studio
  • Servizi
  • I professionisti
  • Dove siamo
  • Contatti
  • Blog fiscale
  • Lavora con noi
  • Social network
  • english version
✕