Di Maggio e Associati
  • Lo studio
  • Servizi
  • I professionisti
  • Dove siamo
  • Contatti
  • Blog fiscale
  • Lavora con noi
  • Social network
  • english version

Imu e Tasi, ultimo passo: il saldo da pagare entro il 16 dicembre

7/12/2014

0 Commenti

 
Immagine
Ultimo appuntamento dell'anno con le imposte sulla casa. Il 16 dicembre si deve andare in cassa per pagare il saldo dell'Imu e quello dellaTasi, un pagamento doppio che però dal prossimo anno potrebbe essere cancellato. Il governo, infatti, ha preannunciato il ritorno ad una tassa unica, la Local tax, che almeno eviterà le complicazioni dei conteggi. Al momento, però, l'unica certezza è la scadenza del 16 dicembre per versare le imposte. Ecco allora un riepilogo delle regole generali e delle specifiche verifiche da fare prima di pagare.
Il saldo della Tasi e le regole per la prima casa. Per molti la Tasi è ancora un "ricordo recente" dato che la prima rata è stata pagata ad ottobre negli oltre 5.220 comuni nei quali era saltato l'appuntamento di giugno per il ritardo nell'approvazione di aliquote e detrazioni. Sono solo 659 invece i comuni per i quali non è stata presa alcuna delibera nei mesi scorsi, e quindi l'imposta si pagherà per la prima volta a dicembre.
Per chi ha versato a giugno o a ottobre il calcolo è semplice: a dicembre di deve pagare esattamente lo stesso importo versato per l'acconto, e con le stesse regole, se la situazione in riferimento alla casa non è cambiata. Per chi si accinge a pagare per la prima volta, ad esempio i nuovi acquirenti, è bene sapere che per la Tasi si applicano le stesse regole previste per l'Imu, sia per determinare la base imponibile - che è data dal valore catastale rivalutato del 5% e moltiplicato per 160, sia per le abitazioni che per le pertinenze - sia per quel che riguarda il concetto di "prima casa" sulla quale - per la Tasi - si applica un'aliquota più elevata rispetto a quella prevista per le abitazioni che pagano anche l'Imu.
La prima casa, dunque, è sempre l'abitazione nella quale il proprietario abita ed è anagraficamente residente, a prescindere dal numero di immobili eventualmente posseduti. La legge consente poi ai comuni di assimilare a prima casa, ai fini dell'imposta, gli immobili degli anziani in casa di cura, le abitazioni dei residenti all'estero, e le case date in uso ai figli o ai genitori, purché con rendita catastale bassa (fino a 500 euro) o con Isee di chi vi abita entro un massimo di 15.000 euro. L'eventuale assimilazione deve essere sempre espressamente specificata nella delibera di approvazione delle aliquote.
Le delibere del comune e i calcoli per il pagamento. Verificare quanto è previsto nelle delibere, peraltro, è l'unico modo per avere certezza in merito agli importi dovuti. Tutti i comuni, infatti, hanno previsto detrazioni specifiche per la tasi sulla prima casa, che possono variare in base alla rendita catastale, al reddito Isee dei proprietari, al numero dei figli, o in riferimento a qualunque altro parametro che sia stato scelto, dato che la legge ha lasciato gli enti locali liberi di decidere  in materia.
Libera scelta da parte del comune anche per quel che riguarda la quota di Tasi dovuta dai chi abita nell'immobile quando non si tratta del proprietario. Per le abitazioni date in locazione o in comodato, infatti, la legge ha messo a carico dell'inquilino, in tutti i casi in cui il contratto dura più di sei mesi nel corso dell'anno, una quota variabile tra il 10% e il 30% del tributo calcolato sull'aliquota dovuta dal proprietario. Spetta però al comunque fissare la percentuale. Per la Tasi proprietari e inquilini hanno obblighi di pagamento distinti, per cui il proprietario deve versare sempre e comunque sono la sua quota senza preoccuparsi di quella dell'inquilino. Se quest'ultimo non paga, il comune non potrà in ogni caso rivalersi sul proprietario, se il proprietario non paga nulla potrà essere chiesto in più all'inquilino. 
L'Imu per gli immobili diversi dalla prima casa. Oltre alla Tasi, entro il 16 dicembre è dovuto il saldo dell'Imu per gli immobili diversi dalla prima casa. Anche per questo pagamento occorre verificare la specifica delibera, in quanto i comuni hanno avuto la possibilità di decidere in ritardo, rispetto al termine di giugno, non solo per la Tasi ma anche per l'Imu, per cui  per l'acconto di giugno è stata applicata l'aliquota del 2013.
Al saldo è però obbligatorio applicare l'aliquota 2014. Se nella delibera risulta modificata rispetto a quella precedente è necessario ricalcolare l'imposta su base annua, quindi detrarre da questa cifra l'importo pagato in acconto e versare la quota residua. Doveroso, perciò, effettuare un ulteriore controllo sul testo della delibera prima di compilare il modello di pagamento.
L'imposta per i terreni agricoli in collina. Verifica necessaria prima di pagare anche da parte di chi possiede dei terreni agricoli in collina o in montagna. A giugno l'acconto per questi terreni non è stato dovuto, e solo il 1° dicembre sono state dettate le regole di pagamento. Su questa base sono esenti dall'imposta tutti i terreni che si trovano ad un'altezza superiore ai 600 metri. Quando invece cui i terreni si trovano in collina, ossia ad una quota superiore ai 280 metri sul livello del suolo, l'esenzione è riconosciuta solo quando il proprietario è coltivatore diretto o imprenditore agricolo, mentre chi non rientra nella categoria è tenuto comunque a pagare.
Le regole in un decreto del Dipartimento delle finanze che rinvia al sito dell'Istat sul quale verificare l'altezza sul livello del mare del comune nel quale si trova il terreno. Poiché le disposizioni per i terreni sono state dettate solo pochi giorni fa non si esclude, però, che il pagamento possa slittare direttamente a giugno.
Il modello F24 e le compensazioni. Quanto alle modalità di pagamento, i comuni avevano la possibilità di inviare ai contribuenti i bollettini postali precompilati per il pagamento della Tasi. Se non lo hanno fatto è possibile utilizzare il bollettino postale standard oppure il modello F24, senza dimenticare che anche quando Imu e Tasi riguardano lo stesso immobile, sono sempre e comunque imposte diverse, per cui occorre compilare bollettini distinti o righi distinti del modello F24 indicando i diversi codici di riferimentoche identificalo i due tributi.
Utilizzando il modello F24 è anche possibile compensare eventuali crediti Irpef, ma in caso di compensazioni è obbligatorio effettuare il pagamento tramite home banking, in quanto dal 1° ottobre in queste situazioni l'utilizzo del modello cartaceo è escluso. Stesse regole nel caso in cui l'importo da versare superi i 1.000 euro. Se l'importo dovuto è  al di sotto dei 12 euro non va effettuato alcun versamento né per l'Imu né per la Tasi. Il calcolo va fatto in riferimento alle imposte dovute per tutti gli immobili posseduti nello stesso comune, considerando l'imposta su base annua.
0 Commenti



Lascia una risposta.

    View my profile on LinkedIn
    Immagine

    Feed RSS

    Autore

    avv. Gennaro di Maggio
    Patrocinante  presso le Magistrature Superiori 
    Docente di diritto finanziario

    Facoltà di Giurisprudenza Università Federico II di Napoli
    Responsabile dello sportello di consulenza e assistenza tributaria del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoli.
    Componente del comitato regionale sulla mediazione tributaria istituito presso la D.R.E. Campania 

    Attenzione: 
    In questa sezione lo studio di Maggio & associati  propone contenuti a solo scopo informativo e che in nessun caso possono costituire parere legale. E' vietata la riproduzione e la divulgazione anche parziale senza autorizzazione.

    ARTICOLI

    Archives

    Maggio 2017
    Marzo 2017
    Dicembre 2016
    Ottobre 2016
    Settembre 2016
    Agosto 2016
    Luglio 2016
    Giugno 2016
    Maggio 2016
    Aprile 2016
    Marzo 2016
    Febbraio 2016
    Gennaio 2016
    Dicembre 2015
    Novembre 2015
    Ottobre 2015
    Settembre 2015
    Agosto 2015
    Luglio 2015
    Giugno 2015
    Maggio 2015
    Aprile 2015
    Marzo 2015
    Febbraio 2015
    Gennaio 2015
    Dicembre 2014
    Novembre 2014
    Ottobre 2014
    Settembre 2014
    Luglio 2014
    Giugno 2014
    Maggio 2014
    Aprile 2014
    Marzo 2014
    Febbraio 2014
    Gennaio 2014
    Dicembre 2013
    Novembre 2013
    Ottobre 2013
    Settembre 2013

    Categories

    Tutto
    Accise
    Aliquota
    Avvocatura
    Blog
    Cassazione
    DDL Delega Fiscale
    DDL Stabilità
    DDL Stabilità
    Equitalia
    Fisco
    Giustizia
    Il Sole 24ore
    Imprese
    Imu
    Internet
    Irpef 2013
    Iuc
    IVA
    Moneta Elettronica
    Professione Avvocato
    Redditometro
    Reverse Charge
    Riforme
    Scadenze
    Semplificazioni
    Sondaggio
    Spesometro
    Tari
    Tasi
    Transfer Pricing
    Trise
    Verifiche
    Voluntary Disclosure

80121 Napoli 
via del Rione Sirignano, 6

tel. 081 761 13 38  - fax 081 761 30 33
​
e.mail PEC           ​


2018 © tutti i diritti riservati  di Maggio e associati  P.I 05454650630 
Site map / Disclaimer & Privacy/
Informativa sui cookie
  • Lo studio
  • Servizi
  • I professionisti
  • Dove siamo
  • Contatti
  • Blog fiscale
  • Lavora con noi
  • Social network
  • english version