![]() La Cassazione nella sentenza 23324/2013 ha stabilito che in caso di illeggibilità della firma della relata di notifica di un accertamento, l'avviso di accertamento resta valido. La medesima sentenza ribadisce, inoltre, che la ritualità della notificazione eseguita secondo il rito “degli irreperibili” va verificata con riguardo alle indagini svolte al momento di esecuzione della notifica, anche quando a posteriori risulti che l’interessato non era irreperibile presso il domicilio fiscale, ma si era semplicemente trasferito nell’ambito dello stesso comune. Nel testo si legge che“spetta al contribuente, superando la presunzione che il sottoscrittore qualificatosi nell’atto come titolare di un pubblico ufficio (nella fattispecie, messo comunale) aveva il potere di apporre la firma, dimostrare la non autenticità di tale sottoscrizione o l’insussistenza della qualità indicata, con la conseguenza che, in assenza di una tale dimostrazione, va escluso il vizio di nullità (o di inesistenza) della notificazione”. In ordine, invece, alla denunciata violazione di legge circa le modalità di notificazione in caso di irreperibilità del destinatario, la pronuncia ha innanzitutto ricordato che, laddove risulti che il contribuente si sia trasferito in località sconosciuta, l’agente notificatore, prima di procedere alla notifica secondo la procedura “degli irreperibili” (disciplinata dall’articolo 60, primo comma, lettera e), del Dpr 600/1973) “deve effettuare ricerche nel comune dove è situato il domicilio fiscale del contribuente, per verificare che il suddetto trasferimento non si sia risolto in un mero mutamento di indirizzo nell’ambito dello stesso comune”. In ogni caso, si legge nella decisione in esame, la notificazione ai sensi della citata disposizione deve ritenersi valida anche nell’ipotesi in cui “a posteriori” risulti che il trasferimento era intervenuto nel medesimo comune, purché “al momento della notificazione, nonostante le ricerche effettuate nell’ambito dello stesso comune dal messo notificatore… permanessero ignoti il nuovo indirizzo ed il relativo comune per circostanze non addebitabili né opponibili all’Amministrazione, ad esempio, per il decorso di un termine troppo breve tra il trasferimento e la notificazione e/o l’inottemperanza del contribuente agli oneri posti a suo carico dalla disciplina in materia di mutamenti anagrafici”.
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Autoreavv. Gennaro di Maggio Attenzione:
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