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Priorità ai ruoli scaduti se superano i 1.500 euro

28/11/2014

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Prima di effettuare compensazioni in F24 ci si deve ricordare di verificare l’ammontare complessivo di quelle già effettuate, in modo da non superare il tetto dei 700mila euro annui. Bisogna anche ricordarsi che le compensazioni orizzontali di crediti tributari che eccedono la soglia dei 15mila euro, anche diversi da quelli Iva, necessitano del visto di conformità. In ogni caso, prima di procedere a ulteriori compensazioni va verificata l’eventuale presenza di ruoli scaduti superiori a 1.500 euro. L’articolo 9 comma 2 del Dl 35/2013 ha innalzato il tetto massimo delle compensazioni annue di crediti d’imposta e contributi da 516mila a 700mila euro a partire dal 2014. Tale limite sale a quota un milione di euro per i subappaltatori edili, qualora il volume d’affari dell’anno precedente sia costituito per almeno l’80% da prestazioni di subappalto (articolo 35 comma 6-ter, del Dl 223/2006). Se si intende compensare il secondo acconto va pertanto verificato di non aver già superato le soglie indicate. Non devono, comunque, essere conteggiate eventuali compensazioni verticali, anche se esposte in F24. Si deve, poi, verificare se sono state effettuate compensazioni (sempre orizzontali) eccedenti la soglia dei 15mila euro. In questi casi, infatti, è necessaria l’apposizione del visto di conformità sul modello dichiarativo da cui scaturiscono i crediti. Questo vale tanto per l’Iva quanto per gli altri crediti erariali. Per converso, le compensazioni orizzontali oltre soglia di imposte dirette, Irap, sostitutive e ritenute non “soffrono” la preventiva presentazione del dichiarativo (anche se in questo caso dovrebbero essere già stati inviati) né l’utilizzo obbligatorio dei canali Fisconline e/o Entratel per l’invio della delega di pagamento. Queste compensazioni, come confermato dall’agenzia delle Entrate a Telefisco 2014 (le risposte sono state trasfuse nella circolare 10/E/2014):

  • sono esclusivamente quelle orizzontali;
  • vanno valutate per singola tipologia d’imposta;
  • non sono condizionate alla preventiva presentazione della dichiarazione da cui emergono;
  • non comprendono eventuali utilizzi di crediti 2012 avvenuti nel 2014.
Va inoltre ricordato che l’agenzia delle Entrate ha affermato, con la risoluzione 82/E/2014, che nell’ipotesi particolare in cui il soggetto che intende compensare “sopra soglia” sia un professionista abilitato al rilascio del visto di conformità è possibile vistare autonomamente il dichiarativo, non essendo quindi obbligato a rivolgersi a terzi. L’affermazione risulta, inoltre, in linea con quanto sostenuto nella circolare 54/E/2001 con riferimento all’asseverazione degli elementi contabili ed extra contabili rilevanti ai fini degli studi di settore. Anche se un soggetto ha già effettuato (nel 2014) delle compensazioni orizzontali “lecite”, bisogna comunque verificare, prima di eventuali ulteriori utilizzi a scomputo del secondo acconto, che non siano presenti debiti iscritti a ruolo scaduti per importi superiori a 1.500 euro. Potrebbe, infatti, essere accaduto che la scadenza sia intervenuta successivamente all’ultima compensazione. La circolare 13/E/2011 aveva precisato che le imposte erariali che generano il blocco delle compensazioni sono le dirette, l’Irap, l’Iva, e le altre imposte indirette. Rimangono pertanto estranei a questa disciplina i tributi locali e i contributi di qualsiasi natura. Nel computo dei 1.500 euro rientrano, oltre all’imposta, anche le somme accessorie quali sanzioni, interessi, aggi e altre spese collegate al ruolo, come quelle di notifica. L’unico caso in cui è possibile compensare, pur in presenza di importi a ruolo superiori a questo ,importo, è quello in cui è stata concessa la rateazione. Bisogna però, a questo punto, verificare di essere in regola coi pagamenti. In caso di decadenza dalla rateazione rileva l’intero importo iscritto a ruolo, anche se parzialmente onorato. La presenza di importi bloccanti è comunque «raggirabile»: prima del versamento del secondo acconto con esposizione della compensazione si deve procedere col pagamento del ruolo, anche mediante compensazione col codice «Ruol». Infine, non vanno dimenticate le nuove regole di presentazione dei modelli F24 che presentano compensazioni o un saldo superiore a mille euro.
GLI ESEMPI: IL RUOLO SCADUTO
01 L'ACCONTO IRAP
Beta Srl ha un credito Ires 2013 residuo di 10mila euro e applicando il metodo storico non è obbligata a versare il secondo acconto Irap mentre deve versare un secondo acconto Ires per 3mila euro
A inizio ottobre è scaduto per dimenticanza un ruolo emesso in relazione a Ires pari a8mila euro
Beta decide di compensare il credito Ires con il debito Irap
02 IL DEBITO ISCRITTO A RUOLO
Il debito iscritto a ruolo è superiore a 1.500 euro e quindi blocca l'utilizzo del credito
Beta Srl decide quindi di utilizzare il credito per pagare il ruolo scaduto, in modo da sbloccare il credito residuo e poterlo utilizzare in sede di versamento del secondo acconto
Solo una volta sanato il ruolo la Srl potrà utilizzare il residuo credito Ires residuo per 2mila euro (10mila – 8mila) in abbattimento parziale del secondo acconto Irap
LA RIDUZIONE DI UTILE
01 IL RICALCOLO
Il modello Unico di Alfa Srl presentava un’imposta pari a 100mila euro. La società ha versato nei termini il primo acconto per 40.600 euro (100mila x 101,5% x 40%)
La società stima una riduzione di utili e vuole ricalcolare il secondo acconto
02 | L’IMPATTO DEL PREVISIONALE
Alfa versa con il metodo previsionale: i l secondo acconto Ires viene quindi rideterminato in9.400 euro, dato dall'imposta stimata complessiva (50mila) al netto di quanto versato con il primo acconto (40.600)
Il codice tributo da utilizzare è il «2002»

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    Autore

    avv. Gennaro di Maggio
    Patrocinante  presso le Magistrature Superiori 
    Docente di diritto finanziario

    Facoltà di Giurisprudenza Università Federico II di Napoli
    Responsabile dello sportello di consulenza e assistenza tributaria del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoli.
    Componente del comitato regionale sulla mediazione tributaria istituito presso la D.R.E. Campania 

    Attenzione: 
    In questa sezione lo studio di Maggio & associati  propone contenuti a solo scopo informativo e che in nessun caso possono costituire parere legale. E' vietata la riproduzione e la divulgazione anche parziale senza autorizzazione.

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