Prima di effettuare compensazioni in F24 ci si deve ricordare di verificare l’ammontare complessivo di quelle già effettuate, in modo da non superare il tetto dei 700mila euro annui. Bisogna anche ricordarsi che le compensazioni orizzontali di crediti tributari che eccedono la soglia dei 15mila euro, anche diversi da quelli Iva, necessitano del visto di conformità. In ogni caso, prima di procedere a ulteriori compensazioni va verificata l’eventuale presenza di ruoli scaduti superiori a 1.500 euro. L’articolo 9 comma 2 del Dl 35/2013 ha innalzato il tetto massimo delle compensazioni annue di crediti d’imposta e contributi da 516mila a 700mila euro a partire dal 2014. Tale limite sale a quota un milione di euro per i subappaltatori edili, qualora il volume d’affari dell’anno precedente sia costituito per almeno l’80% da prestazioni di subappalto (articolo 35 comma 6-ter, del Dl 223/2006). Se si intende compensare il secondo acconto va pertanto verificato di non aver già superato le soglie indicate. Non devono, comunque, essere conteggiate eventuali compensazioni verticali, anche se esposte in F24. Si deve, poi, verificare se sono state effettuate compensazioni (sempre orizzontali) eccedenti la soglia dei 15mila euro. In questi casi, infatti, è necessaria l’apposizione del visto di conformità sul modello dichiarativo da cui scaturiscono i crediti. Questo vale tanto per l’Iva quanto per gli altri crediti erariali. Per converso, le compensazioni orizzontali oltre soglia di imposte dirette, Irap, sostitutive e ritenute non “soffrono” la preventiva presentazione del dichiarativo (anche se in questo caso dovrebbero essere già stati inviati) né l’utilizzo obbligatorio dei canali Fisconline e/o Entratel per l’invio della delega di pagamento. Queste compensazioni, come confermato dall’agenzia delle Entrate a Telefisco 2014 (le risposte sono state trasfuse nella circolare 10/E/2014):
GLI ESEMPI: IL RUOLO SCADUTO 01 L'ACCONTO IRAP Beta Srl ha un credito Ires 2013 residuo di 10mila euro e applicando il metodo storico non è obbligata a versare il secondo acconto Irap mentre deve versare un secondo acconto Ires per 3mila euro A inizio ottobre è scaduto per dimenticanza un ruolo emesso in relazione a Ires pari a8mila euro Beta decide di compensare il credito Ires con il debito Irap 02 IL DEBITO ISCRITTO A RUOLO Il debito iscritto a ruolo è superiore a 1.500 euro e quindi blocca l'utilizzo del credito Beta Srl decide quindi di utilizzare il credito per pagare il ruolo scaduto, in modo da sbloccare il credito residuo e poterlo utilizzare in sede di versamento del secondo acconto Solo una volta sanato il ruolo la Srl potrà utilizzare il residuo credito Ires residuo per 2mila euro (10mila – 8mila) in abbattimento parziale del secondo acconto Irap LA RIDUZIONE DI UTILE 01 IL RICALCOLO Il modello Unico di Alfa Srl presentava un’imposta pari a 100mila euro. La società ha versato nei termini il primo acconto per 40.600 euro (100mila x 101,5% x 40%) La società stima una riduzione di utili e vuole ricalcolare il secondo acconto 02 | L’IMPATTO DEL PREVISIONALE Alfa versa con il metodo previsionale: i l secondo acconto Ires viene quindi rideterminato in9.400 euro, dato dall'imposta stimata complessiva (50mila) al netto di quanto versato con il primo acconto (40.600) Il codice tributo da utilizzare è il «2002»
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Autoreavv. Gennaro di Maggio Attenzione:
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