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ravvedimento operoso: cosa cambia, da quando le nuove regole 

26/1/2015

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A partire dal 1° gennaio 2015, l’istituto del ravvedimento operoso (art. 13, D.Lgs. n. 472/1997) cambia volto: diventa uno strumento “agevolato” di correzione delle violazioni che il contribuente puòsempre adottare per evitare l’applicazione delle sanzioni “piene” da parte dell’Amministrazione finanziaria. Con le nuove regole previste dalla legge di Stabilità per il 2015, il ravvedimento operoso cambia radicalmente volto. Il ravvedimento si libera, infatti, dei limiti temporali circa la possibilità di utilizzazione; viene meno anche il vincolo connesso alla mancanza dell’avvio di un’azione di controllo da parte dell’Amministrazione finanziaria. Le novità entrano in vigore il 1° gennaio 2015, ma è necessario analizzare l’impatto delle nuove regole sulle violazioni commesse in passato.
Le nuove disposizioni prevedono sostanzialmente:
1) l’abrogazione, ma solo per i tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate, del vincolo di inutizzabilità nel caso in cui la violazione sia stata già constatata e comunque siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza: in pratica, si potrà ricorrere al ravvedimento sempre, a meno che non sia stato notificato un atto di liquidazione e di accertamento, comprese le comunicazioni “automatiche” di controllo delle dichiarazioni emesse ai sensi degli articoli 36-bis, 36-ter, D.P.R. n. 600/1973 e 54-bis, D.P.R. n. 633/1972;
2) la scomparsa dell'acquiescenza integrale ai PVC, agli inviti al contraddittorio e agli atti definibili emessi dall'Agenzia delle entrate (non preceduti da PVC o invito);
3) la rimodulazione delle riduzioniambiti temporali e degli entro cui le stesse si applicano.
Sono state confermate le “vecchie” ipotesi (e riduzione di sanzioni) e, accanto ad esse, ne vengono introdotte dinuove per rendere il ravvedimento utilizzabile anche dopo il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione, limite che in base alle vecchie regole era insuperabile.
Ed è proprio questa nuova veste di strumento cui è possibile ricorrere in qualsiasi momento (chiaramente tenendo conto dei nuovi paletti posti dalla Legge di stabilità) che pone una serie di quesiti in merito alla decorrenza delle nuove norme e, soprattutto, alla possibilità di utilizzarle anche per le violazioni commesse in passato.
I dubbi nascono anche dal fatto che la legge di Stabilità nulla dice al riguardo.
Un dato, comunque, è certo: le nuove norme entrano in vigore il 1° gennaio 2015.
Però, non dovrebbero esserci particolari problemi ad applicarle anche per il passato, usufruendo del principio del favor rei.
In pratica, salvo che non sopraggiunga una interpretazione restrittiva da parte dell’Agenzia delle Entrate (ipotesi remota considerata la finalità della nuova norma e cioè quella di “rivoluzionare” il rapporto fisco-contribuenti e i precedenti orientamenti espressi nella circolare n. 180/E/1998), si potrebbe andare a ritroso negli anni ancora accertabili e sistemare le violazioni ancora “pendenti”, chiaramente riferite a tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate.
Pertanto, per i tributi di competenza dell’Agenzia delle Entrate, dovrebbe essere possibile ravvedersi per i seguenti periodi d’imposta:
- 2010 e 2011, con la riduzione delle sanzioni a 1/6 del minimo;
- 2012, con la riduzione a 1/7 del minimo;
- 2013, con la riduzione a 1/8 del minimo.

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    Autore

    avv. Gennaro di Maggio
    Patrocinante  presso le Magistrature Superiori 
    Docente di diritto finanziario

    Facoltà di Giurisprudenza Università Federico II di Napoli
    Responsabile dello sportello di consulenza e assistenza tributaria del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoli.
    Componente del comitato regionale sulla mediazione tributaria istituito presso la D.R.E. Campania 

    Attenzione: 
    In questa sezione lo studio di Maggio & associati  propone contenuti a solo scopo informativo e che in nessun caso possono costituire parere legale. E' vietata la riproduzione e la divulgazione anche parziale senza autorizzazione.

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