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Saldo IVA entro il 17 marzo: TUTTE LE SOLUZIONI 

6/3/2014

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Il 17 marzo scade il termine per il versamento del saldo Iva relativo al periodo d’imposta 2013, per i contribuenti Iva che presentano la dichiarazione Iva in forma autonoma. Coloro che, invece, presentano la dichiarazione unificata con la dichiarazione dei redditi in UNICO 2014, potranno anche scegliere di versare il saldo Iva entro il termine di pagamento delle imposte sui redditi derivanti da UNICO.
SALDO IVA IN CASO DI DICHIARAZIONE AUTONOMA I contribuenti Iva che presentano la dichiarazione Iva in forma autonoma possono scegliere di versare il saldo Iva:
·         in unica soluzione;
·         in forma rateale, con rate di pari importo.
Nel caso di versamento rateale:
  •  la 1a rata deve essere versata entro il 17.03.2014;
  •  le rate successive devono essere versate entro il giorno 16 di ogni mese successivo al 17.03.2014, con applicazione degli interessi fissi di rateizzazione nella misura dello 0,33% mensile;
  •  il numero delle rate deve essere al massimo pari a 9, cioè la rateizzazione deve, in ogni caso, concludersi entro il mese di novembre 2014.
VERSAMENTO SALDO IVA 2013
In caso di DICHIARAZIONE IVA/2014 IN FORMA AUTONOMA IN UNICA SOLUZIONE il termine è il  17.03.2014;  IN FORMA RATEALE (fino ad un massimo di 9 rate): 1a rata 17.03.2014 (senza interessi) 2a rata 16.04.2014 (+ interessi 0,33%) 3a rata 16.05.2014 (+ interessi 0,66%) 4a rata 16.06.2014 (+ interessi 0,99%) 5a rata 16.07.2014 (+ interessi 1,32%) 6a rata 20.08.201 (+ interessi 1,65%) 7a rata 16.09.2014 (+ interessi 1,98%) 8a rata 16.10.2014 (+ interessi 2,31%) 9a rata 17.11.2014 (+ interessi 2,64%)
SALDO IVA 2013 CON DICHIARAZIONE IVA IN FORMA UNIFICATA 
I contribuenti che presentano la dichiarazione Iva in forma unificata, possono scegliere di versare con le analoghe modalità previste in caso di presentazione della dichiarazione IVA in forma autonoma (entro il 17 marzo  in unica soluzione, o in forma rateale applicando la maggiorazione dello 0,33% alle rate successive alla prima da versare entro il 17 marzo 2014). Oppure possono decidere di seguire i termini di versamento delle imposte derivanti da UNICO e, quindi:
  •  entro il 16.06.2014;
  •  entro il 16.07.2014, con maggiorazione dello 0,40% ( ossia 17 luglio perché il D.p.r. 435/2001 all’art. 17 comma 2 afferma che sono validi i versamenti entro il 30° giorno dopo la scadenza originaria)  per ogni mese o frazione di mese intercorso tra il 17.03.2014 ed il 16.07.2014.
Ne deriva che:
  •  se si sceglie di pagare il 16.06.2014: l’importo del saldo Iva 2013 dovrà essere maggiorato dell’1,20% (= 0,40% x 3 mesi);
  •  se si effettua il pagamento il 16.07.2014: l’importo del saldo Iva 2013 dovrà essere maggiorato dell’1,60% (= 0,40% x 4 mesi).
Anche in questo caso c'è la possibilità di versare:
  •  in unica soluzione oppure
  •  in forma rateale, con rate di pari importo;
La rateizzazione, in tal caso, si effettua nel seguente modo:
  •  dapprima si maggiora l’importo del saldo IVA 2013 dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese intercorso tra il 17.03.2014 ed il 16.06.2014 (o 16.07.2014);
  •  successivamente, si divide l’importo così ottenuto per il numero di rate scelte e sulle rate successive alla prima andranno poi applicati gli interessi fissi di rateizzazione dello 0,33% mensile;
  • l’ultima rata deve essere versata comunque entro il mese di novembre 2014, quindi, la rateizzazione è consentita fino ad un massimo di 6 rate se si versa la 1a rata a giugno o di 5 rate se si versa la 1a rata a luglio
In caso di compensazione totale del debito Iva con i crediti derivanti dal modello Unico, la maggiorazione dello 0,40% non è dovuta. Se la compensazione è parziale, lo 0,40% si applica solo sulla differenza a debito.
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    Autore

    avv. Gennaro di Maggio
    Patrocinante  presso le Magistrature Superiori 
    Docente di diritto finanziario

    Facoltà di Giurisprudenza Università Federico II di Napoli
    Responsabile dello sportello di consulenza e assistenza tributaria del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoli.
    Componente del comitato regionale sulla mediazione tributaria istituito presso la D.R.E. Campania 

    Attenzione: 
    In questa sezione lo studio di Maggio & associati  propone contenuti a solo scopo informativo e che in nessun caso possono costituire parere legale. E' vietata la riproduzione e la divulgazione anche parziale senza autorizzazione.

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